Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24234 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. III, 08/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 08/09/2021), n.24234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30788-2019 proposto da:

E.K., elettivamente domiciliato in Monza, piazza Garibaldi,

n. 6, presso l’avv. ETTORE FAUSTO PUCILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 02/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. – E.K. è cittadino nigeriano. Ha raccontato che suo padre era proprietario di un terreno ricco di petrolio, entrato nelle mire di un potente signore che voleva comprarlo a buon prezzo; il rifiuto di vendere è costata la vita al padre, cosi che egli ha ereditato il terreno e si è trovato nelle stesse condizioni del genitore, ma per evitare la fine di quest’ultimo, ha deciso di espatriare.

2. – Impugna un decreto del Tribunale di Milano, che non ritenendo verosimile il racconto, ha rigettato ogni forma di protezione.

3. – Il ricorso è basato su tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente, e non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. – Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3.

Il ricorrente ritiene che il Tribunale, nel giudicare la credibilità del suo racconto, non ha rispettato i criteri che il citato art. 3 impone ai fini di quella valutazione.

Il motivo è inammissibile.

Non contiene una censura specifica alla decisione impugnata, che, dal canto suo, espone le ragioni per cui il racconto è ritenuto inverosimile, mentre il motivo di ricorso non si confronta con tali ragioni e non indica quale criterio in particolare è stato violato nel giudicare il racconto, e come avrebbe dovuto essere applicato.

5. – Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Si tratta di una censura che attiene alla valutazione circa il paese di origine e l’esistenza di una situazione di conflitto armato generalizzato in Nigeria. Il ricorrente ricorda come debba essere fatta in astratto tale valutazione e conclude escludendo che il Tribunale l’abbia correttamente eseguita.

Il motivo è inammissibile.

Anche questo motivo è generico e teso ad esporre le regole astratte, ma non censura specificamente la decisione che è fondata su fonti aggiornate ed indicate in modo specifico, e che da queste fonti trae conoscenza della situazione della Nigeria. Tutti argomenti non espressamente né specificamente censurati.

6. – Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Secondo il ricorrente il Tribunale non ha dato adeguato rilievo alla documentazione da lui prodotta a dimostrazione di un rilevante inserimento sociale in Italia, ed in particolare avrebbe tratto da quella documentazione conclusioni sbagliate non considerando che invece essa indicava il contrario di quanto deciso.

Il motivo è inammissibile.

Si risolve nella censura ad un giudizio di valutazione della prova, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito: se i documenti siano o non indicativi di una rilevante integrazione in Italia, è giudizio censurabile, qui, solo per assoluto difetto di motivazione.

7.-Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

 

 

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