Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24233 del 29/12/2016

Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 29/11/2016), n.24233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1921-2013 proposto da:

COMUNE VITERBO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VIVANTI 157 157, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PUGGIONI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE GUERRIERO, ANNA MARIA

PARADISO;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 191/2012 del TRIBUNALE DI VITERBO sezione

distaccata di CIVITA CASTELLANA, depositata il 28/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato FIORETTI Enrico, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PARADISO Anna, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso (Cass.17208/10).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M. con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Civita Castellana, proponeva opposizione al verbale di accertamento emesso dalla polizia Municipale di Viterbo per violazione dell’art. 126 bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8, deducendo l’illegittimità della sanzione amministrativa elevata a suo carico.

Si costituiva il Comune di Viterbo, eccependo l’incompetenza per territorio del Giudice adito essendo competente il Giudice di Pace di Viterbo. Il Comune deduceva, altresì, la legittimità del proprio operato in quanto il ricorrente aveva totalmente omesso la dichiarazione dei dati prescritti dalla legge.

Il Giudice di Pace di Civita Castellana con sentenza n. 1898 del 2009 accoglieva il ricorso.

Il Tribunale di Viterbo, pronunciandosi su appello proposto dal Comune di Viterbo con contraddittorio integro, con sentenza n. 191 del 2012 confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado del giudizio. Secondo il Tribunale, correttamente il giudizio di primo grado era stato incardinato davanti al Giudice di Pace di Civita Castellana, dato che non essendo stata effettuata specifica ed immediata contestazione dell’infrazione a carico del proprietario, nel luogo di accertamento della violazione principale, l’omessa segnalazione era in astratto imputabile al proprietario nel luogo in cui lo stesso risiedeva. E, il Comune di residenza del M. era appunto Civita Castellana. Il tempestivo pagamento della sanzione a cura del proprietario destinatario della contestazione lasciava desumere che fosse lo stesso proprietario alla guida del veicolo senza che all’esito potesse essere erogata ulteriore sanzione per l’omessa comunicazione dei dati inerenti al conducente del mezzo. In questo caso, secondo il Tribunale pretendere tale ulteriore adempimento sarebbe stato un’inutile ed ingiusta superfetazione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Viterbo per un motivo. M.M. in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Viterbo denuncia l’illegittimità delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Viterbo. Sostiene il ricorrente:

a) che nel caso in esame competente per territorio a conoscere dell’opposizione era il Giudice di Pace di Viterbo sia perchè l’infrazione si era verificata in Viterbo e sia perchè la violazione di cui all’art. 126 bis C.d.S. doveva ritenersi consumata nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa e dunque nel luogo in cui ha sede l’Organo di polizia procedente che, nel caso in esame coincideva con il Comune di Viterbo. Pertanto, avrebbe errato il Tribunale di Viterbo, ritenendo che competente a conoscere dell’opposizione di cui si dice fosse il Giudice di pace di Civita Castellana.

b) che nel caso in esame l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. non poteva essere eliminato dal tempestivo pagamento della sanzione principale perchè tale obbligo sarebbe autonomo rispetto alla sanzione presupposta. Per altro, l’assunto del Tribunale secondo il quale il tempestivo pagamento della sanzione principale lascerebbe presumere che lo stesso proprietario fosse alla guida del veicolo sarebbe ipotetico e non radicato in alcuna norma e/o interpretazione giurisprudenziale e, comunque, sarebbe inadeguato a superare l’obbligo di cui si dice.

1.1. Il motivo è fondato sotto entrambi i profili.

a) Va qui osservato che come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, l’art. 126-bis C.d.S. sanziona, in parte qua, il comportamento del proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non ottempera, entro il termine ivi previsto, alla comunicazione all’organo di polizia procedente dell’identità del conducente dell’autoveicolo al momento della pregressa violazione, sicchè l’infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il detto organo di polizia procedente.

Pertanto, nel caso in esame, posto che l’organo di polizia procedente aveva sede in Viterbo, competente territorialmente a conoscere l’opposizione, oggetto del presente giudizio, sarebbe stato il Giudice di Pace di Viterbo.

1.2. Tuttavia, posto che gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. nella nuova formulazione non prevedono tra le ipotesi di remissione degli atti al primo giudice, che sarebbe stato competente, il caso in cui il Giudice di appello abbia riscontrato l’incompetenza del primo giudice (e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall’art. 353 cod. proc. civ., comma 4, abrogato dalla L. n. 353 del 1990, art. 89, comma 1, secondo la quale il Pretore doveva rimettere la causa al conciliatore ove, in riforma della sentenza di questi, ne dichiarasse la competenza), il Tribunale adito previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria di competenza, deve decidere sul merito quale giudice d’appello, e non rimettere la causa dinanzi al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.

Pertanto, correttamente, il Tribunale di Viterbo, accertato che il Comune di Viterbo con l’atto di appello aveva chiesto la riforma della sentenza per motivo di merito, nonostante avesse ritenuto competente il Giudice di Pace di Civita Castellana e non, invece, il Giudice di Pace di Viterbo, comunque e correttamente avrebbe dovuto trattenere (così come ha fatto anche se per altro motivo) la causa presso di sè giudicando quale Giudice di appello.

Per l’altro, ed è giusto il caso di evidenziarlo, nel caso specifico il Tribunale di Viterbo sarebbe stato Giudice di appello sia che la causa provenisse (come è avvenuto) dal Giudice di pace di Civita Castellana, sia che provenisse (come avrebbe dovuto essere) dal Giudice di Pace di Viterbo, sicchè, la diversa competenza del Giudice di Pace, nel caso specifico, potrebbe essere tradotta in una semplice distribuzione dei carichi giudiziari. Con la conseguenza che risulta irrilevante la mancata dichiarazione dell’incompetenza ai fini del radicamento della competenza del Tribunale quale Giudice di appello.

b) Avuto riguardo al secondo profilo del motivo, occorre premettere che, come affermato da questa Corte (Cass. n. 13488 del 23/06/2005) che si condivide e si conferma, in tema di violazioni al codice della strada, con l’ipotesi di illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 180, comma 8, non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto codice, bensì l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Sicchè l’obbligo della comunicazione dei dati del conducente (da parte del proprietario del veicolo) nelle ipotesi di violazione del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente) che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. Con l’ulteriore precisazione che essendo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., autonomo e destinato ad assolvere una sua funzione propria, non può essere sospeso o eliminato nè dall’eventuale ricorso avverso la violazione principale nè dall’eventuale pagamento della multa correlata alla violazione del CdS presupposta.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata anche, per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione al Tribunale di Viterbo in persona di altro Magistrato.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Viterbo in persona di altro magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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