Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24233 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24233 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 11965-2011 proposto da:
CALDARELLA CHIARA CLDCHR62E44G273T, SEGRETO
VITA SGRVTI64T49G273W, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA PIAVE 52, presso lo studio dell’avvocato CARCIONE
RENATO, rappresentate e difese dall’avvocato SCIORTINO
TERESA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E
P.I. DELLA REGIONE SICILIA (ora ASSESSORATO DEI BENI
CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA DELLA
REGIONE SICILIA), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 28/10/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controlicorrente –

avverso la sentenza n. 2196/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che ha
concluso per l’estinzione per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
La controversia riguarda l’inquadramento dei vincitori del concorso
per dirigente tecnico (da inquadrare, secondo il bando, nella VIII^
qualifica funzionale) bandito nel marzo 2000, prima della
riorganizzazione del personale della Regione Sicilia, attuata con legge
regionale n. 10 del 15 maggio 2000 in conformità del D. Lgs. n. 29 del
1993 e la cui assunzione è avvenuta successivamente all’approvazione
di tale legge, che aveva modificato l’inquadramento del personale e
istituito la nuova qualifica dirigenziale, articolata in due fasce e in una
terza transitoria ad esaurimento.
In particolare, mentre la Regione aveva inquadrato i vincitori del concorso, tra i quali le attuali ricorrenti, nella nuova categoria D, relativa al
personale non dirigenziale, i dipendenti pretendono l’inquadramento
nella nuova terza fascia dirigenziale, alla stregua di quanto previsto
dall’art. 6 delle citata legge regionale.
I giudici di merito, aditi nei due gradi, hanno dato torto alle ricorrenti,
da ultimo con la sentenza depositata il 31 gennaio 2011, con la quale la
Corte d’appello di Palermo ha ritenuto corretto l’inquadramento
effettuato, che non poteva ritenersi vincolato alle previsioni del bando,
Ric. 2011 n. 11965 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

PALERMO del 23/12/2010, depositata il 31/01/2011;

stante la diversità del sistema di classificazione medio tempore introdotto
ed essendo esclusa l’applicazione analogica della disposizione
transitoria di cui all’art. 6 della legge regionale n. 10/2000, siccome
espressamente limitata al personale in servizio al momento di entrata
in vigore della legge stessa.

sazione della sentenza indicata.
Resiste alle domande l’assessorato competente della Regione con
rituale controricorso.
Tanto premesso si rileva che con atto del 9.9.2013, notificato alla parte
intimata il 16 settembre successivo, i ricorrenti hanno dichiarato di
rinunciare al ricorso per Cassazione ed hanno chiesto che le spese del
giudizio venissero compensate.
Ne segue che essendo venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad
ottenere la decisione della controversia il ricorso va dichiarato
inammissibile.
Negli atti non si rinviene infatti una formale accettazione da parte
dell’intimato della rinuncia che è stata sottoscritta per accettazione solo
per quanto concerne la richiesta di compensazione delle spese.
Anche per tale ragione, oltre che per la natura particolarmente
controversa della questione di merito risolta dalle sezioni unite solo nel
2012 con le sentenze nn.16728/12 a 16734/12 e dunque
successivamente al deposito del ricorso in Cassazione, giustifica la
compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. PQM
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
alla decisione. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 3.10.2013

Chiara Caldarella e Vita Segreto ricorrono, con nove motivi, per la cas-

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