Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24233 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 18/11/2011), n.24233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., rappresentata e difesa dall’avv. Amato Carlo e

dall’avv. Marini Giuseppe, presso il quale è elettivamente

procedimento domiciliata in Roma in via dei Monti Parioli n. 48;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro terrpore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale sono domiciliati in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

UNIRISCOSSIONI, Agente della Riscossione per la Provincia di Treviso,

Gruppo Riscossione spa;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 15/2007, depositata il 31 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, rigettandone l’appello, per quanto nella presente sede ancora rileva, ha confermato la legittimità della cartella di pagamento, notificata nel luglio 2005, emessa all’esito del controllo formale svolto sulla dichiarazione presentata per l’anno 2000, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis e sui successivi pagamenti, relativa all’omessa effettuazione di alcuni versamenti periodici, nonchè dei saldi, dell’IVA e dell’IRAP per tale periodo d’imposta.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

Uniriscossione, agente per la riscossione per la provincia di Treviso del Gruppo Riscossioni spa, non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, rimasto estraneo al giudizio di merito, introdotto successivamente al 1 gennaio 2001 e svoltosi nei soli confronti dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa a quella data, ed alla quale deve attribuirsi la qualità di successore a titolo particolare dello stesso Ministero (Cass., sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3116).

Con il primo motivo la contribuente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, l’inesistenza insanabile della notificazione delle cartelle di pagamento effettuata dal concessionario a mezzo del servizio postale, per non essere stato compilato il modello di relazione di notificazione apposto in epigrafe delle stesse cartelle.

Con il secondo ed il terzo motivo, denunciando violazione di legge, censura la sentenza, rispettivamente, in ordine all’insufficiente motivazione delle cartelle, e alla non allegazione degli atti richiamati.

Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in ordine all’eccepita illegittimità della cartella perchè priva di sottoscrizione, mentre con il quinto motivo censura la pronuncia, sotto il profilo della violazione di legge, in ordine alla mancata indicazione nella cartella del funzionario responsabile del procedimento.

Con il sesto motivo, denunciando violazione della L. 27 dicembre 2000, n. 212, art. 6, comma 5 deduce l’illegittimità della liquidazione dell’imposta prodromica alla notificazione della cartella di pagamento perchè non preceduta dall’invio della comunicazione di cui alla disposizione in rubrica.

Con il settimo motivo critica la decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non essersi pronunciata sulle sanzioni irrogate, deducendone la nullità per carenza di motivazione nella cartella e per erronea applicazione dei principi in tema di cumulo giuridico e di continuazione.

Il primo motivo del ricorso è infondato, in quanto per la notifica della cartella esattoriale il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 contempla, tra l’altro, un’ipotesi di notifica “diretta” – cui si è fatto ricorso nella specie -, secondo cui “la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione ovvero l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione” (Cass. n. 14327 del 2009).

Il secondo motivo è del pari infondato.

Quanto alla motivazione dell’atto, il giudice d’appello ha correttamente ritenuto, alla luce del disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e del rinvio al modello ministeriale di cartella ivi operato, pienamente legittima nella specie la cartella redatta in conformità, perchè reca “l’elenco completo delle voci che conpongono la pretesa e fornisce, per ciascuna di tali voci, un’adeguata giustificazione del relativo titolo, rispettando così l’obbligo di motivazione”.

Quanto all’obbligo, posto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 di allegazione degli atti richiamati, esso è stato sensibilmente attenuato dalle novelle recate alla disciplina delle singole imposte dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 31, applicabile nella specie ratione temporis, che si limitano a prescrivere la necessità che degli atti richiamati sia riprodotto il contenuto essenziale. Nel caso in esame, non sono indicati gli atti richiamati che non sarebbero stati riprodotti, ad eccezione della dichiarazione annuale dei redditi del contribuente, della quale la ricorrente non si duole sia mancata nella cartella – qui assimilabile ad un avviso di liquidazione – l’indicazione delle parti rilevanti ai fini della determinazione delle imposte risultate non versate sulla base della dichiarazione medesima.

Il quarto ed il quinto motivo sono anch’essi infondati.

In ordine alla sottoscrizione dell’atto, secondo la giurisprudenza di questa Corte la cartella, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, “dev’essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonchè l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice” (Cass. n. 14894 del 2008 e n. 4757 del 2009).

Nè, come è stato chiarito, “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria è richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008” (Cass., sez. un., 14 maggio 2010, n. 11722).

E’ infondato il sesto motivo, in quanto l’invito a fornire chiarimenti previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 è limitato ai casi in cui “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, peraltro, “l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi: in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis non seguita dal versamento di quanto dovuto” (Cass. n. 17396 del 2010; ed, inoltre, Cass. n. 26330 del 2009 e n. 26361 del 2010).

Il settimo motivo è privo del requisito dell’autosufficienza, e perciò inammissibile, in quanto il riferimento alle sanzioni irrogate è del tutto generico, non essendo offerte dalla ricorrente alcuna indicazioni in ordine alla loro specie, natura o entità.

In conclusione, il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Uniriscossioni va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Uniriscossioni.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle entrate.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti della Uniriscossioni e del il Ministero dell’economia e delle finanze, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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