Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24232 del 29/11/2016

Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 29/11/2016), n.24232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6797/2012 proposto da:

MASTER TRASPORTI SAS DI B.P. & C., (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA,

Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv. VITTORIO GOBBI, come da procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREETTO DI TORINO, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4950/2011 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 18/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato dello Stato MARIO ANTONIO SCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che conclude per l’accoglimento del ricorso

per manifesta fondatezza, condanna aggravata alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe del Tribunale di Torino, che ha respinto) il suo appello avverso la sentenza n. 301/08 del Giudice di Pace di Chivasso, con la quale è stato rigettato il suo ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione n. 10702/R/04/05 emessa dalla prefettura di Torino in data 26 giugno 2007.

1. Il giudice dell’appello così motiva il suo rigetto. “L’appello è infondato e va respinto. Parte appellante con il primo motivo di appello deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 204 C.d.S., comma 1, art. 142 C.d.S., comma 3, lett. L, violazione L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Assume pertanto l’appellante l’omessa motivazione della sentenza in ordine al contestato mancato assolvimento, da parte dell’opposta Prefettura, dell’onere probatorio, asseritamente a suo carico, su un elemento costitutivo della violazione contestata (condizioni di trasporto “a pieno carico”). Il motivo è infondato. Il giudice non ha infatti l’onere di motivare ciascun profilo di rigetto della domanda attorea, laddove le argomentazioni svolte consentano comunque di ripercorrere l’iter logico seguito in sede di decisione. In questo senso la sentenza risulta correttamente motivata avendo il giudice di primo grado affermato che “la violazione è stata legittimamente contestata in quanto il mezzo della società ricorrente ha effettivamente superato il limite di velocità sulla strada che stava percorrendo. Il controllo elettronico effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di San Raffaele Cimena (TO) nel centro abitato in via (OMISSIS) all’altezza del numero civico (OMISSIS), ha evidenziato un superamento del limite di velocità, previsto per i mezzi d’opera in 40Km/h nei centri abitati, di ben 15 Km/h già dedotto il 5% comprensivo della tolleranza strumentale”. Del resto è lo stesso appellante ad ammettere l’una e l’altra circostanza costitutiva della violazione di cui all’art. 204 C.d.S.. Detti elementi sono sufficienti a ritenere integrata la violazione contestata, senza che possano pretendersi da parte dell’Amministrazione ulteriori accertamenti, del resto neppure eseguibili ove si ammetta la legittimità del differimento della contestazione. La condizione di viaggio “a pieno carico” è del resto circostanza accertabile anche de visu, considerato il tipo di merce trasportata dal ricorrente e compete semmai al trasgressore dimostrare l’erroneità di quanto verificato dall’organo amministrativo. Detta prova liberatoria, nel caso in esame, è del tutto mancata. La sanzione è stata pertanto legittimamente irrogata ed incensurabile appare sul punto la pronuncia impugnata. Ne consegue che l’appello va respinto, non sussistendo motivi di illegittimità del provvedimento impugnato nè a fortiori della sentenza di primo grado. Motivi di sostanziale equità consentono di compensare interamente tra le parti”.

3. La ricorrente formula due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “falsa applicazione dell’art. 142, comma 3, lett. L) e comma 11, violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, nonchè insufficiente e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”.

Osserva la ricorrente che, “tanto dal testo del verbale, quanto da quello della sentenza di primo grado pedissequamente confermata in appello, non vi è alcun cenno a quella condizione di “pieno carico” che rappresenta elemento costitutivo specifico per la riduzione del limite di velocità a 40Km/h in ambito urbano per la specifica categoria di veicolo, prevista dall’art. 142 C.d.S., comma 11, in relazione al comma 3, lett. l), che risulta, così, con ogni evidenza, falsamente applicato da entrambi i giudici di merito”.

Quanto al verbale della Polizia stradale risultava quanto segue: “alla guida di autoveic. trasporto cose massa compless. pieno carico sup. a 3,5 t superava di oltre 10 e non oltre 40 km/h i limiti mass.”. La decisione impugnata sul punto, secondo la ricorrente, si limita ad affermare che “il controllo elettronico (…) ha evidenziato un superamento del limite di velocità, previsto per i mezzi d’opera in 40km/ h nei centri abitati”.

Rileva che la condizione di trasporto a pieno carico non poteva desumersi dalla riferita ammissione dei due elementi costitutivi della violazione. Aggiunge che “illogica, e/o, comunque, insufficiente, infine, si rivela l’affermazione del giudice del gravame, là dove sostiene che “la condizione di viaggio a pieno carico è del resto circostanza accertabile anche de visu, considerato il tipo di merce trasportata dal ricorrente”, e che “compete semmai al trasgressore dimostrare l’erroneità di quanto verificato (sic) dall’organo amministrativo”. E ciò sia perchè “non si vede come, sulla base del tipo di merce trasportata, si possa giungere a “verificare” (sic) la condizione di “pieno carico”, e trascurando altresì, il fatto che l’organo amministrativo, in verità, nulla aveva “verificato” in tal senso”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “violazione dell’art. 112 c.p.c., falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, nonchè omessa motivazione dna un punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”. Era stata chiesta “ancorchè in subordine, l’applicazione della sanzione in misura corrispondente al minimo edittale, domanda che, in quanto completamente corrispondente ignorata dal giudice di prime cure, era stata, inevitabilmente, riproposta al giudice del gravame, che, tuttavia, risulta anch’egli essersi immotivatamente spogliato della decisione”.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

2.1 – E’ fondato il primo motivo. Il presupposto della violazione contestata era costituito pacificamente dal viaggiare “a pieno carico” e difetta del tutto la motivazione sul punto da parte del giudice dell’appello che si è limitato ad affermare che tale condizione “è del resto circostanza accertabile anche de visu, considerato il tipo di merce trasportata dal ricorrente e compete semmai al trasgressore dimostrare l’erroneità di quanto verificato dall’organo amministrativo”. Nessun elemento risulta con riguardo al “tipo di merce trasportata” ed è errato affermare che la prova gravava sul trasgressore.

2.2 – Il secondo motivo resta assorbito.

3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e rinviata ad altro giudice del Tribunale di Torino, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad magistrato del Tribunale di Torno anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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