Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24232 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24232 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 11039-2011 proposto da:
DI ROCCO NICOLA DRCNCL70S02L103G, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MICALETTI GIUSEPPE giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di TERAMO 00174750679, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI
PAULUCCI DE’ CALBOLI, presso lo studio dell’avvocato DE
LEONARDIS FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CAFFORIO COSIMA, ANNA MARIA MELCHIORRE giusta
determinazione n. 815 del 29/04/2011 e giusta procura a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 28/10/2013

controricorrente

avverso la sentenza n. 1289/2010 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 21/10/2010, depositata il 23/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Micaletti Giuseppe difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si
riporta alla relazione.
Fatto e diritto
Con sentenza depositata il 23 novembre 2010, la Corte d’appello di
L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado di revoca del
decreto ingiuntivo richiesto da Nicola Di Rocco — agente della polizia
municipale operante in turni programmati — per ottenere dal proprio
datore di lavoro Comune di Teramo il pagamento del compenso
aggiuntivo previsto dall’art. 24, primo comma C.C.N.L. 14 settembre
2000 per il comparto regioni ed autonomie locali per il lavoro prestato
nella giornata di domenica, in cumulo con la maggiorazione già
percepita per il lavoro in turno prestato in giornate festive, ai sensi
dell’art. 22 del medesimo contratto collettivo.
Per la cassazione di tale sentenza, Nicola Di Rocco propone ora
ricorso, notificato il 19 aprile 2011 e affidato a tre motivi, relativi alla
violazione degli artt. 22 e 24 C.C.N.L. citato e, sotto più profili, al vizio
di motivazione.
Resiste alle domande il Comune con controricorso.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.

Ric. 2011 n. 11039 sez. ML – ud. 03-10-2013
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03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera
di consiglio per essere respinto.
La questione del lavoro svolto secondo turni nell’ambito del normale
orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale è stata
ripetutamente esaminata e decisa da questa Corte con recentissime

hanno respinto il ricorso.
Nel richiamare alcuni precedenti già intervenuti in argomento

gr. Cass.

n. 8458/10 o 2888 del 2012) questa Corte ha affermato che, ove la
prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella
domenicale, si applica l’art. 22, quinto comma del C.C.N.L. citato, che
compensa il disagio conseguente con la maggiorazione del 30% della
retribuzione, mentre il disposto dell’art. 24 — che ha ad oggetto
l’attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario
contrattuale di lavoro — trova applicazione unicamente quando i
lavoratori siano chiamati a svolgere il servizio, in via eccezionale e
occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in
base ai turni ovvero in giornate festive infrasettimanali di prestazione al
di là dell’orario di lavoro.
Questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell’art. 22, quinto comma del contratto collettivo renda palese la volontà delle parti di
attribuire al dipendente che presti attività in giornata festiva ricadente
nel turno una indennità con funzione interamente compensativa del
disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro,
mentre i primi tre commi dell’art. 24 prendono in considerazione
situazioni accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene prestata in
giorni non lavorativi ossia l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro
prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro.

Ric. 2011 n. 11039 sez. ML – ucl. 03-10-2013
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sentenze del 6 novembre 2012 (ad es. nn. 20344, 21610 o 23349), che

Essi non individuano viceversa situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso — di
regola e in via ordinaria — dai lavoratori turnisti, per i quali è stata
dettata la speciale disciplina di cui all’art. 22.
Ne costituisce del resto riscontro la clausola contenuta nel quinto com-

ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è
tenuto ad effettuare il lavoro di notte o in un giorno festivo
settimanale, assicura al lavoratore una maggiorazione delle retribuzione
compensativa del disagio.
La maggiorazione di cui all’art. 24, primo comma rivendicata dal ricorrente presuppone che “per particolari esigenze di servizio”, ossia per
esigenze che esulano dall’articolazione ordinaria del lavoro — e in tal
caso da intendere come situazioni straordinarie e occasionali — il
lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno destinato al
riposo settimanale. Invece per l’attività prestata la domenica in regime
di turnazione (che rispetta l’ordinario orario di lavoro) il lavoratore
non può rivendicare la maggiorazione di cui all’art. 24 ma solo quella di
cui all’art. 22, nella specie già percepita.
Conseguentemente, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui al primo comma
dell’art. 24 C.C.N.L. unicamente nel caso in cui ciò avvenga in
coincidenza col giorno destinato al riposo settimanale (e in tal caso, la
maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto
alla corresponsione del compenso di cui al secondo comma dell’art. 24
(in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa
in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo
compenso di cui all’art. 22, quinto comma, per la prestazione resa in

Ric. 2011 n. 11039 sez. ML – ud. 03-10-2013
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ma dell’art. 24 che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori dalle

giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di
lavoro.
La parte ricorrente ha avanzato le proprie rivendicazioni per la prestazione resa in turno, nel normale orario di lavoro, sol perché
coincidente con una giornata festiva infrasettimanale, così intendendo

diverse.
L’ipotesi di cumulo non è sostenibile neppure alla luce del quarto comma dell’art. 24, che fa riferimento alla possibilità che la maggiorazione
di cui al primo comma concorra con altri trattamenti accessori collegati
alla prestazione. Presupposto di tale previsione è infatti che il
lavoratore versi nell’ipotesi regolata dal primo comma e dunque che
abbia lavorato in giornata destinata al riposo settimanale. La possibilità
di cumulo non può conseguentemente riferirsi alle ipotesi disciplinare
dall’art. 22, quinto comma, il quale regola la prestazione resa entro il
normale orario di lavoro, vale a dire situazioni ontologicamente diverse
da quella che l’art. 24, quarto comma presuppone a suo fondamento.
Poiché si intende dare continuità all’orientamento espresso, che non è
scalfito dalle osservazioni formulate in memoria dal ricorrente, il
ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate
in € 2000,00 per compensi professionali ed in € 100,00 per esborsi
oltre agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013
Il Presidente

infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni

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