Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24232 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 18/11/2011), n.24232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., rappresentata e difesa dall’avv. AMATO Carlo e

dall’avv. Giuseppe Marini, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Roma in via dei Monti Parioli n. 48;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso la quale sono domiciliati in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

e contro

UNIRISCOSSIONI, Agente della Riscossione per la Provincia di Treviso,

Gruppo Riscossione spa, rappresentata e difesa dall’avv. CIMETTI

Maurizio e dall’aVV. Alessandro Colavolpe, presso il quale è

elettivamente domiciliata in Roma in via dei Villini n. 13/15;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 96/20/05, depositata il 13 aprile 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

maggio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avv. Alessandro Colavolpe per la Uniriscossione spa;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto ed, in subordine,

per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità della cartella di pagamento, notificata il 7 novembre 2003, relativa all’IRAP ed all’IVA per l’anno 1999, liquidate in base alle dichiarazioni, dovute per omessi e/o tardivi versamenti, oltre a sanzioni ed interessi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

Uniriscossione, agente per la riscossione per la provincia di Treviso del Gruppo Riscossioni spa, resiste anch’esso con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, rimasto estraneo al giudizio di merito, introdotto successivamente al 1 gennaio 2001 e svoltosi nei soli confronti dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa a quella data, ed alla quale deve attribuirsi la qualità di successore a titolo particolare dello stesso Ministero (Cass., sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3116).

Con il primo motivo la contribuente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, l’inesistenza insanabile della notificazione delle cartelle di pagamento effettuata dal concessionario a mezzo del servizio postale, per non essere stato compilato il modello di relazione di notificazione apposto in epigrafe delle stesse cartelle.

Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge, censura la sentenza in ordine all’insufficiente motivazione delle cartelle, alla non allegazione alle stesse “degli atti citati”, alla mancanza di sottoscrizione ed alla mancata indicazione del funzionario responsabile del procedimento.

Con il terzo motivo censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, per non aver dichiarato la decadenza dell’amministrazione in relazione alla mancata notifica della cartella nei termini: “atteso che il periodo in contestazione è il 1998, la notifica doveva avvenire entro il 31.12.2001”, mentre “di contro l’invio alla parte è avvenuto solo nel febbraio 2003”.

Con il quarto motivo, denunciando violazione della L. 27 dicembre 2000, n. 212, art. 6 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis deduce l’illegittimità della liquidazione dell’imposta prodromica alla notificazione della cartella di pagamento perchè non preceduta dall’invio delle comunicazioni – avviso bonario o richiesta di chiarimenti – di cui alle disposizioni in rubrica.

Con il quinto motivo critica la decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non essersi pronunciata sulle sanzioni irrogate, deducendone la nullità per carenza di motivazione nella cartella, per erronea applicazione dei principi in tema di cumulo giuridico e di continuazione, e per la mancata dichiarazione di estinzione delle sanzioni stesse, in base alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 10 per l’adesione al condono tombale.

Il primo motivo del ricorso è infondato, in quanto per la notifica della cartella esattoriale il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 contempla, tra l’altro, un’ipotesi di notifica “diretta” – cui si è fatto ricorso nella specie -, secondo cui “la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, penultimo comma, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione ovvero l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione” (Cass. n. 14327 del 2009).

Il secondo motivo è del pari infondato.

Quanto alla motivazione dell’atto, il giudice d’appello, dopo aver escluso che quello impugnato sia un atto di accertamento, ha correttamente osservato che, alla stregua del modello di cartella di pagamento approvato con il D.M. 28 giugno 1999, “la cartella contiene in forma sintetica le indicazioni necessarie nelle pagine “Dettaglio degli addebiti” e “dati identificativi della cartella”, essendo perciò “prive di pregio le doglianze relative all’asserita carenza di motivazione”. Nè la ricorrente indica gli atti che sarebbero richiamati nella cartella ma non allegati ad essa.

In ordine alla sottoscrizione dell’atto, secondo la giurisprudenza di questa Corte la cartella, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, “dev’essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonchè l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice” (Cass. n. 14894 del 2008 e n. 4757 del 2009).

Nè, come è stato chiarito, “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria è richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008” (Cass., sez. un., 14 maggio 2010, n. 11722).

Il terzo motivo è infondato.

Esso è in primo luogo basato sull’erroneo rilievo che l’anno in contestazione sia il 1998, laddove, come si evince dalla sentenza impugnata, il periodo d’imposta è il 1999. Ed in relazione ad esso è tempestiva la notificazione della cartella il 7 novembre del 2003.

Questa Corte ha infatti chiarito come il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis -, ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il comma 2 del D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36 che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine si applica, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, qualora sia stato notificato il solo avviso di mora – sul presupposto dell’equivalenza del relativo contenuto -, anche a tale atto. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora “sub iudice” (Cass. n. 4745 e n. 1435 del 2006).

Il quarto motivo è infondato, ove si consideri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi: in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’stanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non seguita dal versamento di quanto dovuto (Cass. N. 17396 del 2010; ed, inoltre, cass. N. 26330 del 2009, e n. 26361 del 2010).

L’invito a fornire chiarimenti previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, poi è limitato ai casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Il quinto motivo è privo del requisito dell’autosufficienza, e perchè inammissibile, in quanto il riferimento alle sanzioni è del tutto generico, non essendo offerta dalla ricorrente alcuna indicazione in ordine alla loro specie, natura o entità.

In conclusione, il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Uniriscossioni va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La corte dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Uniriscossioni.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2500,00 oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, per il Ministero e per l’Agenzia delle entrate, ed in complessivi Euro 2100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, per Uniriscossioni.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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