Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24232 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. III, 08/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 08/09/2021), n.24232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30324-2019 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

Suprema Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avv. MARIO

MARCUZ;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. – L.G. è cittadina ucraina. Secondo il suo racconto è venuta in Italia per sfuggire ad una difficile condizione economica, determinatasi dopo la morte del marito, ed anzi a causa di essa, per le spese sanitarie che la donna ha dovuto affrontare, e pure per quelle poi necessarie ad affrontare la situazione lavorativa dei figli, al punto di tanto indebitarsi e venire minacciata dai creditori.

2.-Impugna una decisione del Tribunale di Bologna che, pur ritenendo in parte verosimile il racconto, ha escluso protezione ritenendo la vicenda della ricorrente di carattere puramente economico, senza risalto politico o umanitario.

3.-Il ricorso è basato su quattro motivi, oltre su alcune questioni di legittimità costituzionale. Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. – Il ricorrente ha fatto pervenire rinuncia con atto depositato in via telematica il 16.4.2021, alle ore 21.35, notificato al Ministero.

La rinuncia, come è noto estingue il processo, a prescindere dalla sua accettazione (Cass. 10140/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

 

 

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