Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24232 del 08/09/2021
Cassazione civile sez. III, 08/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 08/09/2021), n.24232
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30324-2019 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della
Suprema Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avv. MARIO
MARCUZ;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il
05/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
CHE:
1. – L.G. è cittadina ucraina. Secondo il suo racconto è venuta in Italia per sfuggire ad una difficile condizione economica, determinatasi dopo la morte del marito, ed anzi a causa di essa, per le spese sanitarie che la donna ha dovuto affrontare, e pure per quelle poi necessarie ad affrontare la situazione lavorativa dei figli, al punto di tanto indebitarsi e venire minacciata dai creditori.
2.-Impugna una decisione del Tribunale di Bologna che, pur ritenendo in parte verosimile il racconto, ha escluso protezione ritenendo la vicenda della ricorrente di carattere puramente economico, senza risalto politico o umanitario.
3.-Il ricorso è basato su quattro motivi, oltre su alcune questioni di legittimità costituzionale. Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
4. – Il ricorrente ha fatto pervenire rinuncia con atto depositato in via telematica il 16.4.2021, alle ore 21.35, notificato al Ministero.
La rinuncia, come è noto estingue il processo, a prescindere dalla sua accettazione (Cass. 10140/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento.
Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021