Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24232 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. II, 04/10/2018, (ud. 05/02/2018, dep. 04/10/2018), n.24232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3306/2014 R.G. proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Capo e

dall’avv. Nicola Di Pierro, con domicilio eletto presso quest’ultimo

in Roma, via Tagliamento n. 55;

– ricorrente –

contro

A.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Furlani e

dall’avv. Alessandro Catena, con domicilio eletto presso

quest’ultimo in Roma, via Libia n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1403/2013,

depositata il 13.6.2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2018 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.D. ha convenuto in giudizio A.R., chiedendo di accertare l’usucapione del diritto a mantenere nel proprio fondo (in catasto al fl. (OMISSIS)), taluni manufatti a distanza inferiore a quella legale e di costituire, e di dichiarare, a carico del fondo del convenuto, la sussistenza della servitù di nor edificare fino ad una profondità di ml. 10, fatti salvi i manufatti realizzati anteriormente al 17 novembre 1986.

Ha dedotto che, a seguito di un accordo tra i precedenti proprietari dei fondi confinanti, i manufatti in questione erano rimasti in loco ininterrottamente per oltre cinquant’anni, essendo stati costruiti net 1956 dal precedente proprietario, Sa.Lu..

Il convenuto ha resistito alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale la demolizione dei manufatti e dei pluviali. Il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda principale ed ha accolto la riconvenzionale con pronuncia confermata in appello.

La Corte di Venezia ha ritenuto inammissibile l’usucapione del diritto a mantenere le costruzioni in violazione della distanza inderogabile prevista dagli strumenti urbanistici locali, escludendo, inoltre, che vi fosse prova che le costruzioni del ricorrente erano state realizzate da oltre un ventennio.

Per la cassazione di questa sentenza S.M. ha proposto ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria, cui A.R. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura la violazione degli artt. 873 e 1158 c.c., nonchè dell’art. 8.6. delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Venezia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che non sussiste alcun divieto di usucapire il diritto a tenere costruzioni a distanza inferiore a quella inderogabile, prevista dagli strumenti urbanistici locali, dovendosi distinguere le disposizioni che regolano i rapporti tra i privati da quelle volte a disciplinare i rapporti con la pubblica amministrazione.

Inoltre, la sentenza avrebbe ritenuto applicabili le norme tecniche di attuazione del piano regolatore di Venezia benchè adottate dopo la realizzazione delle opere e riguardanti una sottozona diversa da quella in cui ricadeva la costruzione del ricorrente.

Con il secondo motivo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La sentenza avrebbe trascurato le risultanze documentali (gli atti relativi all’appello del PM e della parte civile avverso la sentenza di assoluzione dei testi introdotti dal resistente, il contratto di vendita comprovante l’esistenza dei magazzini sin dal 1957, i rilievi Fotografici descrittivi dello stato dei luoghi, la presenza del contatore dei consumi di gas collocato sul muro dei locali sin dal 1968), comprovanti la realizzazione delle costruzioni da oltre un ventennio.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

La Corte territoriale ha respinto l’appello del ricorrente asserendo che, da un lato, non è ammissibile l’usucapione del diritto a tenere una ostruzione a distanza inferiore a quella imposta dagli strumenti urbanistici locali, e che, in ogni caso, non era stata raggiunta la prova che le costruzioni fossero state realizzate da almeno un ventennio.

Riguardo a tale ultimo profilo, il ricorrente, pur lamentando l’omessa valutazione di una pluralità di elementi probatori contrari, ha omesso anzitutto di trascrivere, almeno per sintesi, il contenuto dei documenti volti a dimostrare l’effettiva datazione delle costruzioni e ha omesso di indicare in quali fasi e gradi di merito siano stati prodotti.

L’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. dalla L. n. 134 del 2012, consente la denuncia di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali a condizione che siano indicati in ricorso il fatto storico il cui esame sia stato omesso, dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (Cass. 23.3.2017, n. 7472; Cass. 19.1.2017, n. 1297; Cass. 1.9.2016, n.17500; Cass. 21.10.2015, n. 21439; Cass. s.u. 22.9.2014, n. 19881; Cass. 7.4.2014, n. 8053).

In ogni caso, la Corte territoriale, valutando le deposizioni testimoniali, la loro attendibilità e le acquisizioni delle indagini penali, ha ritenuto, con accertamento in fatto, che le opere fossero state realizzate da oltre un ventennio, il che esclude, di per sè, la violazione lamentata (Cass. s.u. 8053/2014), non essendo, inoltre, consentito censurare il modo in cui il giudice abbia valuta:o le prove, trattandosi di apprezzamento in fatto, sindacabile per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr., Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. 21.2.2013, n. 4346; Cass. 18.5.2011, n. 10921; Cass. 7.4.2014, n. 8053).

1.1. La sussistenza dei presupposti in fatto (ubicazione delle opere ed epoca di costruzione) per l’applicabilità dell’art. 8.6. delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore è stata desunta dalle indagini effettuate dal Comune di Venezia e dal contenuto del provvedimento con cui era stata respinta l’istanza di sanatoria avanzata da ricorrente.

Tale accertamento concerne il merito e non è scrutinabile per violazione di legge.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si riferisce al tipico “error in iudicando” e, nel menzionare la violazione o falsa applicazione di legge, sintetizza i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso esaminato e – il secondo – l’applicazione della norma alla fattispecie concreta, una volta correttamente individuata ed interpretata.

In relazione al primo momento, la violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata. La falsa applicazione consiste invece o nell’assumere la fattispecie concreta sotto una norma non applicabile o nel trarre dalla norma conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 13.12.2012, n. 22912; Cass. 26.9.2005, n. 18782; Cass. 11.8.2004, n. 15499; Cass. 7.8.2003, n. 11936).

Per contro, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e invade l’ambito degli accertamenti rimessi al giudice di merito.

1.2. Non occorre infine stabilire se fosse ammissibile usucapire il diritto a tenere le costruzioni ad una distanza inferiore a quella prescritta dalle norme locali, avendo la sentenza escluso, con accertamento definitivo, la loro realizzazione da oltre un ventennio.

Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Corte di merito non abbia sospeso il giudizio fino alla definizione del processo penale pendente a carico dei testi di controparte, pur sussistendo le condizioni di cui all’art. 295 c.p.c..

La censura è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorso nulla dice circa l’esito del giudizio penale, dovendo, per contro, considerarsi che qualora il giudice di secondo grado non abbia disposto la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. occorre dimostrare la pendenza del giudizio avente carattere pregiudiziale sia in grado di appello che in quello di cassazione, non avendo alcun rilievo la mancata contestazione della controparte, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 16.6.2008, n. 23720; Cass. 1.8.2007, n. 16992).

3. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza omesso di pronunciare sull’eccezione di nullità dell’elaborato del consulente tecnico nominato d’ufficio, che aveva effettuato accertamenti non oggetto dei quesiti conferiti dal giudice ed utilizzato una perizia prodotta dalla controparte solo nel corso delle operazioni.

Il motivo è infondato.

Il consulente d’ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice può, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 1, assumere informazioni da terzi e procedere all’accertamento dei fatti accessori costituenti i presupposti necessari per rispondere ai quesiti (salvo il divieto di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni il cui onere probatorio incombe sulle parti). Tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio solo se il c.t.u. abbia sconfinato dai limiti intrinseci al mandato conferitogli (Cass. 28.1.2010, n. 1.901; Cass. 19.1.2006, n. 1020).

Nel caso in esame, occorrendo verificare l’osservanza delle distanze legali, era invece consentito assumere tutti gli elementi utili ad individuare le norme tecniche applicabili e l’epoca di costruzione delle opere anche mediante l’acquisizione della pratica di condono, trattandosi di indagini ricomprese nel mandato conferito dal giudice.

L’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della consulenza non spiega, quindi, alcun effetto, poichè dal suo accoglimento non potrebbe derivarne l’annullamento della decisione impugnata (Cass. 1602;2016).

4. Con il quinto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 lamentando che il giudice distrettuale abbia aderito acritica mente e senza alcuna motivazione alla pronuncia di primo grado, sebbene quest’ultima avesse ritenuto illegittima la costruzione del ricorrente, calcolando la distanza prima dai fabbricati e poi dal confine, trascurando che la demolizione non poteva essere disposta, poichè lo strumento urbanistico prevedeva solo l’obbligo di osservare la distanza dal confine.

La censura e inammissibile nel punto e volta a sindacare la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata, atteso che, per effetto della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con L. n. 134 del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile in sede di legittimità solo nei casi di mancanza della motivazione dal punto di vista materiale o grafico, di motivazione apparente, di insuperabile contraddittorietà che non consenta di individuare l’iter logico della decisione o quando la sentenza contenga affermazioni inconciliabili (Cass. s.u. 8053/2014).

La Corte territoriale ha, per contro, asserito, richiamando l’art. 8.6 delle norme attuative del piano regolatore, che le opere realizzate dal ricorrente violavano le distanze, essendo state realizzate a meno di mt. 3 dal confine, dando conto delle prescrizioni applicabili e del criterio assunto per stabilire l’illegittimità delle opere, con motivazione esente dai vizi denunciati.

Va inoltre ribadito che costituiscono norme integrative dell’art. 873 c.c. anche quelle contenute negli strumenti urbanistici locali che stabiliscano una distanza minima rispetto al confine e non tra le costruzioni, sicchè anche in tal caso è ammissibile disporne l’arretramento (Cass. 5.4.2002, n. 4895; Cass. 2.10.2002, n. 13007; Cass. 13.12.1999, n. 16963).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 2700,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Si dà atto che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 che ha aggiunto il comma 1-quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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