Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24232 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27624/2015 proposto da:

D.R.R.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Pisani

Angelo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,

Via Aurelio Saffi n. 23;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1732/06/2015 della Commissione tributaria

Regionale della Lombardia, sezione di Milano, depositata il

23/04/2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2020

dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. L’Agenzia dell’Entrate con avviso di liquidazione notificato a D.R.R.A., notaio rogante, recuperava, con riferimento all’atto di conferimento di beni in trust registrato il 20 dicembre 2012, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura proporzionale.

2. La contribuente impugnava dinnanzi alla CTP di Milano l’avviso di liquidazione deducendo che l’atto era fiscalmente neutro in quanto solo in un momento successivo rispetto a quello istitutivo del trust il bene conferito sarebbe stato trasferito ai beneficiari finali e, conseguentemente, si sarebbero verificati i presupposti per il pagamento delle imposte richieste.

3. La CTR con la sentenza n. 1732/6/15, depositata il 23/04/2015, riformava la sentenza di primo grado e, per l’effetto, confermava l’avviso di liquidazione impugnato.

4. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza d discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10 e dell’art. 53 Cost. avendo la CTR ritenuto sufficiente, al fine di applicare le imposte oggetto dell’avviso di liquidazione, il mero conferimento dei beni dal proprietario al trust e, dunque, la mera segregazione dal patrimonio del primo.

La contribuente ritiene, infatti, che il trust sia atto fiscalmente neutro verificandosi il trasferimento di proprietà dei beni e, dunque, di ricchezza fiscalmente rilevante, solo a seguito del successivo ed eventuale conferimento dei suddetti beni ai beneficiari finali.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 832 c.c., avendo la CTR erroneamente affermato che per effetto del trust vi è un trasferimento di diritti reali del disponente.

3. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati.

La questione posta all’esame del Collegio attiene al fatto se, in materia di trust, ai fini dell’imposizione dell’imposta ipotecaria e catastale, sia sufficiente la mera costituzione del vincolo sui beni o occorre l’effettivo loro trasferimento nei confronti dei beneficiari.

Questa Corte (Cass. n. 15455 del 2019), con indirizzo pienamente condiviso dal Collegio, ha riaffermato il principio secondo cui è illogico affermare applicabili le imposte proporzionali, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perchè a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definitedi ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari (cfr. Cass. n. 25478 del 2015; negli stessi termini le sentenze n. 25479 del 2015, n. 25480 del 2015, n. 975 del 2018 e n. 13141 del 2018).

Ha, poi, osservato Cass. n. 16699 del 2019 che: “Poichè ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito nè dall’atto istitutivo del “trust”, nè da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trastee” in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario”.

In conclusione, va affermato che la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sè, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza, con quanto ne consegue in ordine alla non ravvisabilità in esso di forza economica e capacità contributiva ex art. 53 Cost., quest’ultime poste a fondamento delle imposte richieste dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso liquidazione impugnato.

Ed invero, se non può negarsi che l’apposizione del vincolo, in quanto tale, determina per il disponente l’utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all’art. 2740 c.c.) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; tale utilità, però, non concretizza, di per sè, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, incremento che si verificherà (eventualmente e in futuro) in capo al beneficiario finale, di talchè la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica, nei termini indicati, la fiscale neutralità.

La CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi laddove ha ritenuto rilevante ai fini dell’applicazione delle imposte la mera costituzione del vincolo di costituzione, risultando irrilevante rispetto ad essa l’effettivo trasferimento dei beni oggetto del suindicato vincolo.

Va, dunque, riaffermata alla costituzione del trust la riconducibilità di un effetto esclusivamente segregativo che, nel caso di specie, si è verificata all’interno del patrimonio dei disponenti stessi. In altri termini, l’acquisto da parte del trustee “costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell’effetto finale successivo, che si determina nell’attribuzione definitiva del bene al beneficiario” con la conseguenza che “l’atto costitutivo di un trust (…) non è in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee” e solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente “può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza” (Cass. n. 25478 del 2015).

4. La sentenza della CTR deve essere cassata e poichè non sono necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente, ed annullamento dell’avviso di accertamento opposto.

5. Le spese di lite vanno compensate, stante il solo recente affermarsi del su riportato indirizzo interpretativo di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, camera di consiglio tenutasi modalità da remoto secondo quanto disposto dal Primo Presidente con decreti n. 76 e 97 del 2020, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

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