Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24230 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24230
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di BERNALDA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, via Stazione Tuscolana n. 123, presso l’avv.
TARSIA Rosario, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
EDILCENTRO s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Basilicata n. 94/01/07, depositata il 23 ottobre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Il Comune di Bernalda propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 94/01/07, depositata il 23 ottobre 2007, con la quale, rigettando l’appello del Comune, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti della Edilcentro s.r.l a titolo di 1CIper gli anni 1999 e 2000, in relazione a fabbricato di proprietà della contribuente costruito su terreno demaniale: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che tale circostanza escludesse la configurabilità di un diritto di superficie e, quindi, l’imponibilità ai fini dell’ICI. La contribuente non si è costituita.
2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, in virtù del principio secondo cui, ai fini della soggezione all’imposta comunale sugli immobili, e con riferimento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18 nel caso di assegnazione di un’area demaniale per la costruzione di un opificio industriale, per stabilire se il provvedimento amministrativo, qualificabile come concessione ad aedificandum, sia costitutivo di un diritto reale di superficie, con conseguente imponibilità, ovvero di un diritto avente natura meramente personale – configurabile ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. -, assume rilievo decisivo la destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, atteso che, se essa torna nella disponibilità del concedente, si è in presenza di un rapporto obbligatorio, mentre, se essa passa in proprietà del concessionario, il diritto in virtù del quale questi l’ha realizzata ha sicuramente la natura reale del diritto di superficie (Cass. n. 24498 del 2009);
v., anche, Cass. n. 15479 del 2010, secondo la quale la soggezione all’ICI del concessionario di beni demaniali presuppone che la concessione gli attribuisca uno ius aedificandi, costituente un quid pluris rispetto alla normale utilizzazione del bene stesso, consentendogli la realizzazione di un’opera che passi in sua proprietà al momento della cessazione del rapporto, con insorgenza, a titolo originario, di una proprietà superficiaria separata dal suolo, mentre va esclusa se dalla concessione nascano diritti di natura obbligatoria, come quando la stessa riguardi l’uso di un immobile già esistente di proprietà demaniale.
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011