Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24230 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 07/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25038-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, via NAZARIO SAURO

n.16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 200/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di Trieste ha confermato al sentenza del Tribunale di Udine che aveva riconosciuto il diritto di A.P. ad ottenere dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il riconoscimento della progressione stipendiale derivante dalla successione di contratti a tempo determinato, con le conseguenti differenze retributive;

2. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526 e della direttiva 99/70/CE.

3. che A.P. ha resistito con controricorso;

4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

1. che la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e successive conformi, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere 1′ anzianità di servizio maturata al personale del compatto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall’ anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo detetminato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

2. che le argomentazioni del ricorrente non sono idonee a confutare la soluzione adottata nei richiamati arresti;

3. che per tale motivo, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale la parte ricorrente non ha formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

4. che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

5. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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