Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24230 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/11/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 02/11/2020), n.24230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5945-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO DELLA FONTANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1400/2014 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Dopo aver premesso che oggetto della controversia è l’accatastamento di un immobile di nuova costruzione, sito in (OMISSIS) alla via (OMISSIS),già intestato alla San Paolo Leasing SpA per il diritto di superficie e alla Carpileasing SpA per il diritto di proprietà dell’area, con destinazione d’uso caserma, accatastamento conseguito con denuncia DOCFA della SanPaolo Leasing, in cat. B/1, l’Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1400/13/14 della CTR dell’Emilia Romagna, che ha respinto l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza della CTP di Modena n. 103/02/11 che aveva accolto il ricorso della locataria dell’immobile, adibito a Commissariato di Polizia di (OMISSIS), contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio di procedere, in autotutela, alla revisione del classamento dell’immobile da B/1 in E9. In particolare la CTR, con la sentenza qui impugnata ha ritenuto che, trattandosi di edificio adibito ad una destinazione speciale di pubblico interesse, dovesse essere inserito nella categoria residuale E 9, ove sono raggruppati gli immobili a destinazione particolare, con conseguente esenzione dall’imposizione fiscale locale ai sensi del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

Il Mediocredito italiano SpA, che ha incorporato la Leasint SpA, originaria ricorrente, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, perchè la sentenza classifica nella categoria E/9 un immobile dotato di autonomia funzionale e reddituale, tanto da essere locato alla Polizia di Stato;

con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, essendo inammissibile una richiesta di autotutela su rendita catastale accertata e non impugnabile;

con il terzo motivo censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 9 e 61, e la circolare Min. Fin. 5 del 1992, in considerazione dell’erronea indicazione, come categoria residuale, priva di ambito di riferimento speciale, della CAT.E/9.

I motivi vanno esaminati congiuntamente, essendo logicamente connessi.

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2006, n. 286, stabilisce che “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.”

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui l’inciso “qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale ” si debba intendere, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, riguardare gli immobili che siano, per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare (cass. n. 20026/2015) con l’ulteriore corollario che “(…) ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 n. 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico – funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale…” (Cass. n. ord. 10674/19). In altre parole, l’inserimento nella categoria catastale E è stato riservato dalla legge a “… quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.) che presentano una marcata caratterizzazione tipologico – funzionale, costruttiva e dimensionale tale da rendersi sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di libero scambio; – la L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conferma “a contrario” questa osservazione, stabilendo che tra le “unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”. E’ stato, a questo proposito, condivisibilmente osservato che la disposizione normativa richiamata “instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E), da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro…”(Cass.n. 34657/2019). Nel caso in esame, l’immobile in discussione, dato in affitto al Ministero degli interni, correttamente non è stato proposto, con la procedura Docfa, per l’accatastamento nella categoria E9, essendo stato destinato dall’avente titolo, ad un uso commerciale e quindi essendo adatto a produrre un reddito proprio, non essendo rilevante che lo stesso sia destinato alle finalità istituzionali dell’ente che lo utilizza. Non è corretta, pertanto, nel merito l’affermazione della CTR che ha riconosciuto per l’immobile la categoria E9, facendo leva sulla destinazione speciale dell’immobile, elemento del tutto estraneo alla norma regolatrice. Sotto altro aspetto rileva che con il ricorso originario era stato impugnato il diniego di revisione della categoria catastale in autotutela e che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la richiesta di autotutela il cui potere, in linea generale, soggiace alla più ampia valutazione discrezionale, non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere (Cons. Stato, Sez. 3, n. 3507 del 2018; in senso conforme Cons. Stato, Sez.5, n. 2380 del 2018 e Sez. U, n. 32358 del 2018, par. 3.7; Cass. 23679/2012), essendone l’esercizio funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevante interesse generale (Cass. Sez. V, ord. n. 5332 del 2019). Sicchè, operando anche l’autotutela tributaria solo in relazione alle ridette ragioni di rilevante interesse generale (che uniche giustificano l’esercizio di tale potere), essa si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali come ribadito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, e non costituisce uno strumento di tutela di meri diritti individuali del contribuente (in tal senso anche Sez. V, ord. n. 21146 del 2018).

In definitiva, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso.

La relativa novità della questione consente di compensare le spese del giudizio di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso. Compensa le spese del merito e condanna la controparte al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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