Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2423 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2423 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 22134-2014 proposto da:
CERILLI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIALOJA, 18, presso lo studio dell’avvocato
MARIKA BALLARDIN, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
FARINA ALESSANDRO, VALERIO RAFFAELLA, elettivamente
domiciliati in ROMA, V.LE DELLE MEDAGLIE D’ORO 399,
2017
2904

presso lo studio dell’avvocato CARLO CECCHI, che li
rappresenta e difende;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 2824/2014 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 05/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 31/01/2018

consiglio del

10/11/2017

dal

Consigliere

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata da Cerilli Marco la sentenza n. 2824/2014
del Tribunale di Roma con ricorso fondato su due ordini di
motivi.
Il ricorso è resistito con controricorso delle parti intimate.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue .
L’impugnata sentenza, su appello interposto dagli originari
convenuti-odierni controricorrenti avverso la sentenza n.
15280/2011 del Giudice di Pace di Roma, rigettava la
domanda (accolta in primo grado) del Cerilli, condannando
quest’ultimo alla refusione delle spese di lite del doppio
grado del giudizio.
In particolare e più specificamente il Tribunale capitolino
riteneva il Cerilli inadempiente rispetto all’obbligo, di cui al
preliminare di vendita immobiliare inter partes del dell’8
giugno 2009, annullando la condanna -disposta dal G.d.P.della restituzione, in favore del Cerilli, della caparra di euro
cinquemila.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

3

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

Considerato che :
1.

Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di

violazione di legge ex art. 369 n. 3 c.p.c. (relativamente agli
artt. 1353 e 1385 c.c.) e, promiscuamente, il vizio, ex art.
360, n. 5 c.p.c. di “omesso esame circa un fatto decisivo per

Quanto alla censura di omessa esame va rilevato che la
censura è formulata al di fuori di quanto consentito dal
parametro normativo di cui al vigente art. 360, n. 5 c.p.c..
In buona sostanza la valutazione della “buona fede” e,
quindi, l’apprezzamento in fatto del giudice merito è
elemento oggettivo del giudizio e non costituisce il fatto, in
senso ontologico, denunciabile ai sensi della suddetta norma
processuale.
Quanto a vizio di violazione di legge la decisione gravata ha
fatto corretta applicazione delle norme applicabili nella
fattispecie.
Le denunciate violazioni di legge non risultano, quindi,
ricorrenti nell’ipotesi.
L’odierno ricorrente risulta, dalla sentenza impugnata,
essere venuto meno all’obbligo assunto di “corrispondere
l’ulteriore importo di C 25mila entro il 20.6.2009″ : tanto
comporta l’inadempimento alla cui stregua la decisione
gravata ha giustamente ritenuto di rigettare la domanda del
medesimo Cerilli, il quale si era già reso inadempiente
4

il giudizio (buona fede ex art. 1358 c.c.).

”ancor prima della conoscenza della impossibilità di ricevere
il mutuo” necessario per il pagamento integrale.
Il motivo è, quindi, infondato e , nel suo complesso, va
respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di

Il motivo ripropone il tema della valutazione dell’importanza
dell’inadempimento ex art. 1455 c.c..
Si tratta anche in questa ipotesi ( come in quella innanzi già
esaminata sub 1.) della deduzione .non di un fatto in senso
ontologico, ma del risultato di una valutazione, propria della
cognizione in punto di fatto, già compiuta dal giudice del
merito e non più sindacabile ai sensi del nuovo n. 5 dell’art.
360 c.p.c..
Per lo stesso ordine di considerazioni innanzi già
analogamente svolte sub 1. Il motivo qui in esame
è,pertanto, inammissibile.
3.- Il ricorso va, dunque, rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
5.-Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
5

omesso esame circo un fatto decisivo.

P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso

e condanna il ricorrente al

pagamento in favore dei contro ricorrenti delle spese
del giudizio, determinate in C 1.700,00, di cui C

del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
10 novembre 2017.

Il Presidente

4<,o(m•dvi--' u 'uditane DEPOSITATO IN CANCELIERIA Roma, 31 GEN. 2018 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura

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