Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2423 del 31/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 28/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18684-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.P.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2010 della COMM. TRIB. REG. DELLA PUGLIA

depositata il 21/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI CIOMMO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo

di ricorso per quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia n. 130/26/10 dep. 21.5.2010, che su impugnazione del silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso per IRAP anni 2001, 2002 e 2003, proposta da S.P.F.P., medico chirurgo, ha accolto l’appello del contribuente. La CTR, in particolare, ha escluso che il condono L. n. 289 del 1992, ex art. 7, di cui si era avvalso il contribuente per gli anni dal 1997 al 2002, costituisse ipotesi di condono tombale; nel merito non sussistenti i presupposti dell’autonoma organizzazione, limitandosi l’attività libero professionale a consulenze scientifiche in materia di direzione scientifica nell’ambito sanitario della chirurgia, con contratti di collaborazione con strutture sanitarie alle quali egli era del tutto estraneo.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato il relatore alla redazione in forma semplificata della motivazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va esaminato in via pregiudiziale il secondo motivo del ricorso, col quale l’Agenzia delle entrate denunzia violazione del D.Lgs. 546 del 1992, art. 18, per avere la CTR ritenuto che la mancata sottoscrizione dell’appello da parte del professionista costituisce una mera irregolarità formale che non ne ha pregiudicato l’ammissibilità, stante la presenza di un mandato ritualmente conferito. Ciò contro la deduzione dell’Ufficio, che aveva eccepito l’inammissibilità degli appelli sottoscritti dalla parte e non dal difensore – al quale era stato conferito il mandato in sede di ricorso introduttivo – che si era limitato a dichiarare autentica la firma della parte.

2. Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha statuito che la mancanza della sottoscrizione del difensore, nella citazione o nel ricorso introduttivo del giudizio, non determina la nullità dell’atto quando la sua provenienza da un difensore provvisto di valido mandato sia desumibile da altri elementi indicati nell’atto stesso, come il conferimento della procura alle liti, perchè in tale caso la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l’autenticità della firma di rilascio, redatta in calce o a margine dell’atto stesso, assolve il duplice scopo di certificare l’autografia del mandato e di sottoscrivere l’atto (Cass. n. 15313 del 29/11/2000; n. 22025 del 22/11/2004, n. 14954 del 28/06/2006). In tema di contenzioso tributario è stato poi specificamente affermato, con decisine qui condivisa, che la firma apposta dal difensore per l’autenticazione della procura consente di riferire al difensore stesso anche la paternità del ricorso medesimo (Cass. n. 21326 del 03/10/2006; n. 18491 del 01/08/2013).

Pertanto, non essendo controverso che il difensore aveva dichiarato autentica la firma della parte, sottoscrivendo la procura, e aveva altresì apposto la propria sigla sull’atto di appello, con ciò assumendo la paternità del ricorso e accettando inequivocamente il mandato ad litem, correttamente la CTR ha ritenuto la mancata sottoscrizione dell’atto da parte del difensore una mera irregolarità, anche in attuazione del principio di limitazione delle cause di nullità.

3. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 e difetto di motivazione, disponendo la norma espressamente che la definizione automatica rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione.

4. Questo motivo è fondato, con riferimento agli anni d’imposta per i quali è stata prodotta istanza di condono (2001 e 2002).

La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende infatti definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni.

Con riguardo alle condizioni preclusive del condono, questa Corte ha stabilito, in fattispecie relativa ad istanza di “definizione automatica” dell’IRAP la L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 7, che la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacchè il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati – costituisce una modalità di definizione “transattiva” della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso (Cass. n. 4566 del 06/03/2015). Va pertanto data continuità al principio sopra richiamato, non emergendo serie e contrarie argomentazioni utili al suo superamento.

5. Va invece confermato il capo della sentenza impugnata relativo all’IRAP per l’anno 2003, in quanto tale annualità non è stata oggetto di condono, nè di contestazioni nel presente ricorso, per cui, limitatamente a tale annualità, va riconosciuto il rimborso dell’IRAP, avendo la CTR accertato l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

6. In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (ex art. 384 c.p.c., comma 2), la causa può essere decisa nel merito, dichiarando dovuto il rimborso limitatamente all’anno 2003, non oggetto di condono.

7. Le spese vengono interamente compensate in ragione della soccombenza reciproca.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara dovuto il rimborso limitatamente all’anno 2003. Spese compensate per l’intero gioudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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