Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2423 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– ricorrente-

contro

GELMA S.A.S. di G.A. & C. in liquidazione, in persona

del legale rappresentante pro tempore, G.A.,

M.M., R.F., elettivamente domiciliati in Roma, via

Federico Confalonieri 5 presso lo studio dell’Avv. Luigi Manzi che

li rappresenta e difende unitamente all’Avv. Giacomo Gussoni per

procura in calce del controricorso

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n.30/29/12 della Commissione

tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 16 marzo 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 novembre 2018 dal relatore Cons. Dott.ssa Crucitti Roberta.

Fatto

RILEVATO

che:

con avviso, traente origine dall’adesione della Gelma s.a.s. al concordato preventivo biennale di cui alla L. n. 326 del 2003, art. 33 e dalla constatazione che, per l’anno 2004, i redditi e i ricavi non erano stati adeguati a quelli previsti dalla normativa del predetto concordato, l’Agenzia delle Entrate accertò a carico della Società ricavi non dichiarati ai fini dell’IVA e un maggior valore della produzione ai fini dell’IRAP, con conseguente accertamento, a carico dei soci, di una maggiore IRPEF;

i ricorsi proposti avverso l’atto impositivo dalla Società e dai soci vennero, previa riunione, rigettati dall’adita C.T.P. e la decisione, appellata dai contribuenti, era riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con la sentenza indicata in epigrafe, annullava l’atto impositivo;

in particolare, il Giudice di appello, preso atto che nel corso dell’esercizio interessato dall’accertamento si era verificato un incremento delle rimanenze, riteneva che l’Ufficio non potesse limitarsi a contestarne la modalità di calcolo, ma avrebbe dovuto considerarlo, almeno nella misura risultante da un corretto criterio di valutazione al fine di verificare se e di quanto dovessero essere aumentati i ricavi;

avverso la sentenza propone ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delle entrate cui resistono, con controricorso, la Società e i soci.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 33, comma 9 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 92 e 93, laddove la C.T.R. aveva annullato l’atto impositivo perchè l’Ufficio non aveva operato la distinzione tra le rimanenze formatesi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92 e quelle formatesi del citato D.P.R., ex art. 93;

1.1 il testo D.L. n. 269 del 2003, art. 33, comma 9, come riportato dall’Agenzia in seno al ricorso, è stato modificato in sede di conversione nella L. 24 novembre 2003, n. 326 (poi modificata dalla L. 27 dicembre 2003, n. 330, art. 2, comma 10) con il seguente: il contribuente che non soddisfa le condizioni di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso: a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3; b) l’ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218; c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4;

2. individuata la norma, della cui falsa applicazione ci si duole, il ricorso va incontro alla sanzione di inammissibilità per assoluta carenza di autosufficienza e inconducenza con il decisum;

3. invero, a quanto è possibile ricostruire dagli atti, la Società, che aveva aderito al condono preventivo biennale, venne raggiunta da avviso di accertamento, sul presupposto di essere decaduta dai benefici di cui al concordato, per non avere rispettato i limiti di ricavi imposti dal precedente decreto, art. 4. La Società ha, da subito, contestato tale decadenza rilevando la sussistenza, nell’esercizio oggetto di accertamento, di un incremento di rimanenze finali. Nel contenzioso instauratosi e, ancora oggi, con il ricorso per cassazione, l’Agenzia delle entrate non contesta che, ai fini della determinazione dei ricavi si debba tenere conto delle rimanenze finali, ma asserisce che le stesse sono state erroneamente determinate dalla Società ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92 e non ai sensi del successivo l’art. 93 stesso;

4. tale generica asserzione, però, già censurata dalla C.T.R. nella sentenza impugnata, non ha trovato alcun approfondimento ovvero specificazione neppure nell’odierno mezzo di impugnazione, laddove peraltro si fa riferimento a fatti e documenti senza specificare come e quando gli stessi avessero trovato rituale ingresso in processo e senza che i riferimenti contenuti alle pagine 2 e 11 del ricorso integrino il minimo virtuoso richiesto da S.U.n.22726/2011; inoltre, difettano i requisiti minimi di cui all’art.366 cod. proc.civ. giacchè il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 93 e 93 (TUIR) riguardano due ipotesi diverse in punto di fatto e gli elementi in fatto risultano, per come detto, del tutto trascurati in seno al ricorso;

5. peraltro, il ricorso, nei termini in cui è formulato non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata laddove la C.T.R. ha, nella sostanza, fondato la sua decisione sulla considerazione secondo cui l’Ufficio non poteva limitarsi ad affermare la decadenza del contribuente dai benefici, ma avrebbe dovuto verificare se, in applicazione del diverso calcolo delle rimanenze come ritenuto corretto, non si fosse comunque rispettato il limite dei ricavi come richiesto dalla norma.

6. in conclusione, per le ragioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile e l’Agenzia delle entrate, soccombente, va condannata alla refusione, in favore di parte controricorrente, delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, alla refusione in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 7.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA