Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2423 del 04/02/2014
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2423 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO
ORDINANZA
sul ricorso 11908-2008 proposto da:
CROCE ROSSA ITALIANA 01906810583 in persona del
legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO da cui è difesa per legge;
– ricorrente contro
REGIONE LAZIO in persona del Presidente pro tempore
della GIUNTA REGIONALE, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio
dell’avvocato COLLACCIANI ANNA MARIA, che la
rappresenta e difende giusta comparsa di costituzione
nuovo difensore;
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Data pubblicazione: 04/02/2014
- controricorrente –
avverso la sentenza n. 1215/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2007, R.G.N.
6853/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilità per sopravvenuta carenza
d’interesse;
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udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
Rilevato
che la Croce Rossa Italiana, ricorrente avverso la
sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1215/07, depositata
il 12.3.2007, ha rinunciato al ricorso con dichiarazione
dell’Avvocato dello Stato recante la data del 10.9.2013;
che la controricorrente Regione Lazio ha aderito alla rinuncia
difensore;
che deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di
cassazione senza alcuna statuizione in ordine alle spese;
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla per le
spese.
Roma, 5.12.2013
con dichiarazione in calce all’atto, sottoscritta anche dal