Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2423 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 02/02/2011), n.2423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12668-2005 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato/in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio dell’avvocato

RUFFOLO UGO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

S.M. (OMISSIS), Z.G.

(OMISSIS), S.R. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 16790-2005 proposto da:

S.R., e per esso il suo procuratore generale

S.A., S.M., Z.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio

dell’avvocato DENTE ALBERTO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CHIESA ALBERTO;

– controricorrenti al ricorrente incidentale –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio dell’avvocato RUFFOLO UGO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3280/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI.

Udito l’Avvocato Piera Cartoni Moiscatelli con delega depositata in

udienza dell’Avv. Ruffolo Ugo difensore della ricorrente che si

riporta agli atti.

Udito l’Avv. Dente Alberto difensore del resistente che si riporta

agli atti.

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso previa riunione per il rigetto dei

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, Z.G. vedova di S.C., S.M. e S.R., al fine di ottenere il trasferimento in proprio favore, ex art. 2932 c.c., della quota di 4/72 di un terreno denominato (OMISSIS) ed ubicato in Comune di (OMISSIS) nonchè sul capannone si di esso costruito negli anni 1961/1962 da R. e S.M..

L’attrice, già intestataria della quota di 14/72 del terreno di cui è causa ed a lei pervenuta per successione dai genitori B. M. (deceduta il (OMISSIS)) e Sc.Gu. (deceduto il (OMISSIS)), deduceva che nell’originario atto di acquisto, rogato il 20.03.1942, la quota di 16/60 della proprietà era stata intestata fiduciariamente a S.C., nell’interesse anche degli altri fratelli M., R. e S.G. per cui sarebbe scaturito l’obbligo, a carico dello stesso di trasferire a favore dei tre fratelli la quota pertinenziale di 4/60 per ciascuno, ridottasi poi a 4/72, a seguito di un complesso concatenarsi d’atti di divisione e successioni mortis.

Deceduto S.C. e trasferito iure hereditatis tutto il suo patrimonio alla moglie Z.G., quest’ultima aveva proceduto all’alienazione, in favore di S.M. e S.R., dell’intera quota del terreno (OMISSIS).

Si costituivano in giudizio S.M., S.R. e Z.G., chiedendo la reiezione delle domande attrici e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione della quota di 14/72 intestata all’attrice.

Con sentenza del 17 ottobre 2002 il Tribunale rigettava le rispettive domande.

Con sentenza dep. il 21 dicembre 2004 la Corte di appello di Milano rigettava l’impugnazione principale proposta dall’attrice nonchè quella incidentale spiegata dai convenuti.

Per quel cha ancora interessa nella presente sede, in primo luogo i Giudici di appello ritenevano formatosi il giudicato interno relativamente alla statuizione di rigetto della domanda volta all’accertamento dell’accordo fiduciario concernente l’intestazione a favore di S.C. della complessiva quota di 16/60 del terreno de quo con sovrastante fabbricato e di trasferimento a favore dell’attrice della quota di 4/72, non essendovi stata con i motivi di gravame censura specifica relativamente ai rigetto della predetta domanda, anche se nelle conclusioni dell’atto di appello erano state in proposito riproposte le richieste formulate in primo grado. Per quel che concerne la domanda di usucapione della predetta quota, proposta dall’attrice nel successivo corso del giudizio di primo grado, la sentenza la riteneva inammissibile sul rilievo che con la stessa era stata introdotta una causa petendi radicalmente diversa;

in ogni caso, la domanda era considerata infondata nel merito, atteso che la documentazione prodotta non forniva la prova di un riconoscimento da parte dei fratelli del diritto vantato dall’attrice.

Infine, era respinta anche la domanda di usucapione della quota di comproprietà dell’attrice avanzata dai convenuti, avendo i Giudici di appello rilevato che il Tribunale aveva correttamente escluso – alla stregua della documentazione prodotta e non contestata (in particolare la corrispondenza intercorsa fra le parti comprensiva dei rendiconti della gestione dei beni), la prova della volontà da parte dei predetti di estendere animo domini il possesso oltre i limiti della loro quota o di escludere l’attrice dal godimento del bene comune.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S. G. sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso gli intimati, proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

La ricorrente ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

RICORSO PRINCIPALE. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto che si fosse formato il giudicato interno relativamente alla statuizione di rigetto della domanda relativa all’accordo fiduciario, quando non soltanto nelle conclusioni formulate nel giudizio di appello ma sia nella esposizione dei fatti sia nella parte argomentativa si faceva riferimento all’intestazione fiduciaria operata dai genitori della quota di cui in realtà erano da considerare titolari in parte uguale tutti i figli, così come era risultata dalla corrispondenza intercorsa fra il genitore e la figlia che era al riguardo rassicurata sulla titolarità della quota fiduciariamente intestata a Cesarino, censurandosi il convincimento espresso dal Tribunale nonostante la natura confessoria delle prove documentali di cui lo stesso Giudice di primo grado aveva riconosciuto l’esistenza; d’altra parte, la sentenza non aveva preso in esame la questione relativa alla nullità dell’intestazione fiduciaria che, in quanto effettuata per pagare meno tasse, costituiva atto illecito, perchè compiuto in frode alla legge.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha ritenuto che, nonostante le conclusioni formulate con l’atto di appello riproponessero le richieste relative all’intestazione fiduciaria, la questione non aveva formato oggetto di specifiche doglianze che pure erano state formulate per censurare le altre statuizioni della decisione di primo grado.

Risolvendosi sostanzialmente la statuizione della Corte d’Appello nel convincimento della mancanza di un’effettiva censura alla decisione del Tribunale, la doglianza denuncia un errore processuale in quanto ha ad oggetto la verifica circa l’idoneità dell’atto, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., ad espletare il suo effetto devolutivo ed a far conoscere quindi al giudice di secondo grado i termini dell’impugnazione. Qualora il giudice di appello abbia ritenuto, come nella specie, che in sostanza non sia stata formulata una specifica censura, l’indagine compete alla Corte di cassazione che deve procedere all’esame diretto degli atti al fine di verificare l’idoneità dei motivi di appello, Al riguardo, va considerato che, ai fini della specificità dei motivi di appello, prescritta dall’art. 342 cod. proc. civ., occorre che le doglianze formulate con l’atto di appello siano tali da consentire al giudice del gravame non soltanto di individuare i punti impugnati ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene chiesta la riforma della decisione di primo grado (Cass. 22123/2009). Ciò premesso, va innanzitutto considerato che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda relativa all’accertamento dell’esistenza di un patto fiduciario, ritenendo che non era stata fornita la necessaria prova scritta richiesta ad substantiam per dimostrare l’esistenza del patto fiduciario e che detta prova non poteva essere integrata neppure dalle dichiarazioni confessorie di una delle parti.

Orbene, dalla lettura dell’atto di appello, consentita appunto dalla natura processuale del vizio denunciato, non risulta specificamente censurata tale ratio decidendi, giacchè sarebbe stato necessario che la ricorrente avesse dedotto e (argomentato circa) l’erroneità della decisione laddove aveva escluso l’esistenza della prova scritta ovvero aveva ritenuto che la confessione non integrasse tale prova, mentre invece l’appellante, dopo essersi limitato ad affermare “ora anche ove, per assurdo, tali prove documentali non potessero sopperire alla mancanza di forma scritta ad substantiam del patto fiduciario, titolo per il ritrasferimento, e non potessero, essere intese, come, al contrario, ritiene la difesa degli appellati, come dichiarazioni unilaterali ricognitive del diritto reale con effetti traslativi …..tenendo luogo del necessario titolo”, ha poi invocato il riconoscimento da parte del Giudice di primo grado di prove documentali confessorie, per sostenere che tali documenti comunque costituivano il riconoscimento di un possesso utile ad usucapionem:

in sostanza, la censura aveva ad oggetto specifico il capo della decisione che aveva respinto la domanda di usucapione.

Ne consegue che, non essendo neppure in discussione la questione circa l’intestazione fiduciaria del bene, era assorbita quella relativa alla nullità di tale intestazione.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione ed erronea applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ., censura la decisione impugnata laddove aveva ritenuto che quella relativa all’usucapione integrasse una domanda nuova, tenuto dei principi in materia di diritti autodeterminati, quale è appunto il diritto di proprietà, che sono individuati in base al loro contenuto mentre il titolo non ha alcuna funzione di specificazione della domanda.

Il motivo è infondato.

I precedenti di legittimità richiamati dalla ricorrente in materia di diritti autodeterminati sono del tutto inconferenti nella specie, atteso che la domanda proposta con l’atto citazione aveva ad oggetto l’accertamento dell’intestazione fiduciaria relativa alla quota di comproprietà dell’istante e il trasferimento, ex art. 2932 cod. civ., in esecuzione dell’obbligazione assunta in virtù del sottostante pactum fiduciae: dunque, l’azione proposta con l’atto di citazione, essendo basata sulla volontà pattizia, aveva natura personale e non reale come invece quella avente l’acquisto per usucapione.

Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando errata, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che la sentenza non aveva esaminato approfonditamente la domanda di usucapione della quota aggiuntiva di 4/72 di comproprietà.

Il motivo è inammissibile, atteso che con lo stesso si censura una statuizione che, essendo dettata ad abundantiam, è priva di valore decisorio, tenuto conto che, avendola dichiarata inammissibile, i Giudici si erano ormai spogliati della potestas iudicandi in ordine alla domanda di usucapione.

Il ricorso va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE. Con l’unico motivo i ricorrenti incidentali, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la decisione gravata che, nel respingere la domanda di usucapione proposta da essi resistenti, aveva omesso qualsiasi motivazione propria, essendo stato il rigetto dell’appello incidentale appoggiato per relationem alle argomentazioni del Tribunale; essi resistenti, nel gestire in via esclusiva il terreno e, sostenendo le spese borsuali fin dagli anni ’70, avevano efficacemente manifestato la volontà di ampliare proporzionalmente le proprie quote senza che la sorella avesse compiuto atti diretti a privare i comproprietari del possesso, interrompendo il termine per usucapire; privo irrilevanza era da ritenersi l’epistolario intercorso fra le parti, mentre sarebbe stata l’attrice a dovere dimostrare di avere tollerato l’esercizio esclusivo dei poteri dominicali. In ogni caso, non poteva essere in dubbio l’usucapione quanto meno del capannone, costruito dai resistenti, e del sottostante suolo, avendo su tali immobili esercitato in via esclusiva il possesso continuato e pacifico sin dal 1961.

Il motivo è infondato.

Occorre considerare che è legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello,facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.

Orbene, nella specie la sentenza non si è limitata a ribadire la motivazione con cui il Tribunale aveva escluso, a stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, l’esercizio da parte dei comproprietari di un possesso utile ad usucapire la quota dell’attrice, ma ha fatto riferimento in particolare ai rendiconti che della gestione avevano negli anni reso i convenuti, così evidentemente riconoscendo il diritto di comproprietà della sorella. In realtà, le critiche formulate dalle ricorrenti non sono idonee a, a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sollecitare l’esame e la valutazione di circostanze di fatto che avrebbero dovuto condurre a un diverso esito della controversia.

Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Qualora, poi, si intenda denunciare il vizio di motivazione per omesso esame di documenti decisivi, va rilevato che il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il contenuto documento nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisi vita della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006;

10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove esso fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa.

Il ricorso incidentale si risolve nella richiesta di riesame nel merito della domanda di usucapione, sollecitando la valutazione degli elementi probatori dai quali si dovrebbe ricavare la prova del possesso utile ad usucapionem anche relativamente al capannone; in ogni caso, il ricorso difetta di autosufficienza laddove si limita fare riferimento alla documentazione prodotta a sostegno delle proprie ragioni senza trascriverne il contenuto.

Anche il ricorso incidentale va rigettato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase, attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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