Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24229 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24229 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 27030-2011 proposto da:
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

VILLIVA’ FRANCESCO, LERRO RUGGERO, SODANO
VITTORIO, COCCA FILOMENA, FORTE CORRADO, LEMBO
SALVATORE, CANDIA BERNARDINO, MARRESE ANTONIO,
MONTE ANTONIO PASQUALE, SANTINO ALFONSO,
elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE TRASTEVERE 244, presso
lo studio dell’avvocato FASSARI CLAUDIO, che li rappresenta e
difende giuste procure in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 28/10/2013

- controricorrend avverso la sentenza n. 1752/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 22/02/2011, depositata il 18/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;

riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che
nulla osserva.
Gli attuali resistenti – tutti dipendenti del Ministero della Giustizia ed
inquadrati nella posizione C3 (già nona gratifica funzionale) — hanno
agito per ottenere l’equiparazione del loro trattamento retributivo a
quello attribuito al personale del soppresso ruolo ad esaurimento,
parimenti confluito nell’area C.
In primo grado la domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma con
sentenza emessa il 18.1.2007, impugnata dal Ministero della Giustizia con
ricorso in appello depositato il 18.1.2008.
Tale impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di
appello di Roma che, ravvisata la regolarità della notificazione della
sentenza di primo grado, ha rilevato che l’appello era stato proposto
oltre la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c..
Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso il Ministero della
Giustizia che, con unico motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 170, 285 e 417 bis c.p.c., nonché del R.D. n.
1611/33 (art. 360 n. 4 c.p.c.), deduce che i giudici di appello avevano
dato atto che l’Amministrazione si era difesa in primo grado
direttamente tramite un proprio funzionario ai sensi dell’art. 417 bis
c.p.c., ma avevano poi ritenuto che la notifica della sentenza potesse

Ric. 2011 n. 27030 sez. ML – ud. 27-09-2013
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udito l’Avvocato Fassari Claudio difensore dei controricorrenti che si

essere eseguita impersonalmente presso la sede dell’Amministrazione,
anziché personalmente nei confronti del funzionario che aveva
rappresentato l’Amministrazione in giudizio; difatti, la notifica della
sentenza era stata eseguita in data 6.4.2007 “al Ministero della Giustizia,
in persona del Ministro pro tempore, nella sede di Roma, via Arenula n.

quindi che la notifica, eseguita nella forma anzidetta, non era idonea a far
decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. e che l’appello non
poteva essere dichiarato inammissibile, essendo stato tempestivamente
proposto entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c..
Resistono con controricorso i dipendenti del Ministero della Giustizia.
Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha
depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e
notificata ai difensori assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.
I resistenti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha condiviso e fatto proprie le considerazioni svolte nella
relazione e ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la definizione
del giudizio in camera di consiglio.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Con la sentenza n. 4690 del 22 febbraio 2008 questa Corte ha
affermato che “allorché l’amministrazione statale sia costituita in giudizio
avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all’art.
417 bis cod. proc. civ., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del
decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso
dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa
attribuisce al dipendente di cui l’amministrazione si sia avvalsa tutte le
capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa
quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si
collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del
Ric. 2011 n. 27030 sez. ML – ud. 27-09-2013
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70, ivi domiciliato nel giudizio di primo grado ex art. 417 bis”. Deduce

giudizio stesso”. La qualità di esclusivo destinatario della notifica della
sentenza rappresenta un effetto legale tipico dei poteri attribuiti dalla
legge al difensore, nell’ambito del giudizio cui la sentenza si riferisce.
Quindi, la ricordata previsione normativa, nell’attribuire
all’amministrazione la facoltà di avvalersi dei propri dipendenti nel

tal modo tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale
giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai
fini del decorso del termine di impugnazione, ancorché tale notificazione
si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione
del giudizio stesso. “Si tratta di una interpretazione estensiva del
sintagma “giudizio di primo grado” da ritenersi consentita pur trattandosi
di una norma di deroga alla regola generale fissata dall’art. 1 del RD
1933/1611 ( secondo cui “La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza
in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad
ordinamento autonomo, spettano all’avvocatura dello Stato”) e agli
sviluppi di essa fissati nel successivo art. 11 dello stesso testo…” (Cass.
sent. n. 4690 del 2008 cit., in motivazione).
Il richiamo giurisprudenziale fatto da parte resistente (alla sentenza n.
2528 del 2009 di questa Corte) per sostenere la validità della notifica
eseguita impersonalmente al Ministero non è conferente, in quanto il
principio di diritto espresso nel precedente citato non si pone in
contrasto con quello espresso nella sentenza n. 4690 del 2008, ma attiene
alla diversa ipotesi in cui la notifica è invalidamente eseguita presso
l’Avvocatura dello Stato quando l’Amministrazione sia difesa in primo
grado da un proprio funzionario,. E’ stato così affermato che, in tema di
notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte
un’Amministrazione dello Stato, laddove l’Amministrazione si sia difesa
attraverso proprio personale, la notificazione della sentenza che chiude il
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giudizio di primo grado va interpretata nel senso che essa attribuisce in

giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per
l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia
costituita mediante un proprio funzionario e non presso l’ufficio
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente.
Del pari irrilevante è l’altro precedente (Cass. n. 18640 del 2011)

Amministrazioni dello Stato, ma la diversa fattispecie di domiciliazione
del procuratore del Comune presso la Casa comunale; peraltro, anche in
siffatta ipotesi, altra sentenza di questa Corte (Cass. n. 9431 del 2012) ha
affermato non è idonea a far decorrere il termine breve per
l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in
causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l’organo è
domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore
dell’ente, anch’egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola
identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a
conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale,
professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione.
Stante la manifesta fondatezza del ricorso, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio restitutorio (Cass. n. 17780/2003) alla Corte di appello
di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte di appello di Roma.
Così eciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2013
Il Presidente
(dott. Giovanni Mammone)

richiamato da parte resistente, che non riguarda un’ipotesi di notifica alle

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