Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24229 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di BERNALDA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Stazione Tuscolana n. 123, presso l’avv.

Tarsia Rosario, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 93/01/07, depositata il 23 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Comune di Bernalda propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 93/01/07, depositata il 23 ottobre 2007, con la quale, rigettando l’appello del Comune, è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti di S.P. C. a titolo di ICI per gli anni 1999/2000: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che la cartella dovesse essere preceduta dalla notifica di avvisi di liquidazione.

Il contribuente non si è costituito.

2. Il ricorso appare complessivamente inammissibile, in quanto i tre motivi in cui è articolato si concludono con i seguenti quesiti di diritto: a) “dica la Corte quali sono i principi normativi che regolavano (prima dell’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006) l’attività di liquidazione dell’imposta ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 grazie al quale era distinguibile l’attività di mera liquidazione ICI quale procedura formale- cartolare da quella accertativa in senso stretto di cui al successivo D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2”; “dica la Corte adita se rinvengono, nel caso di specie, i presupposti previsti ex lege che possano legittimare la preventiva notifica, rispetto alla cartella di pagamento opposta, di avvisi di liquidazione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 11, comma 1”; b) “dica la Corte se è configurabile nel caso di specie una deroga sostanziale della sentenza di cui sopra rispetto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 ma soprattutto rispetto alla previsione normativa di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 essendosi il Collegio tributario adito in fase di gravame astenuto su un punto decisivo della presente controversia”; “dica la Suprema Corte adita se possa essere configurata nel caso di specie una carenza di legittimazione passiva del Comune impositore, avendo il ricorrente eccepito doglianze riferite a presunti vizi propri della cartella di pagamento del tutto estranei alla questione impositiva ICI stricto sensu”; c) “dica la Suprema Corte adita se, rispetto ai principi generali di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, possa dirsi effettivamente configurabile nel caso di specie un difetto di motivazione della cartella di pagamento di cui si tratta tale da pregiudicare l’esercizio del diritto di difesa del soggetto destinatario”.

Tali quesiti non sono rispondenti ai requisiti prescritti, per la loro formulazione, dall’art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale esige che i quesiti siano formulati in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso sorretto da quesito inidoneo a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008).

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA