Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24229 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8282-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

44, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA RAPUANO, rappresentata

e difesa dall’avvocato CAMILLO CANCELLARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7970/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha dichiarato il diritto di M.M., dipendente del Ministero dell’istruzione, Università e ricerca in servizio come insegnante presso la Scuola Media Statale, alla ricostruzione della carriera, con riconoscimento della pregressa anzianità di servizio prestata nella scuola materna ai fini giuridici, previdenziali ed economici;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero sulla base di due motivi;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che successivamente alla comunicazione è pervenuto atto di rinuncia al ricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

Che, pur essendo intervenuta regolare rinuncia al ricorso, manca la prova della notifica alla controparte dell’atto di rinuncia;

che questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione degli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venir meno definitivo di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 2259/2013; Cass. n. 11606/2011; Cass. Sez. Un. n. 3876/2010);

che, pertanto, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza richiamata, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che la rinuncia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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