Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24228 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 21/11/2016, dep. 29/11/2016), n.24228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2654/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COTTON CLUB SRL, in persona dell’Amm.re e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 334/2009 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 03/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COGLITORE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del 1

motivo di ricorso e l’accoglimento nel resto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. e notificato alla Cotton Club s.r.l. in data 14 ottobre 2004, emetteva avviso di accertamento nei confronti della predetta società accertando un maggior reddito di impresa ai fini IRPEG, un maggior valore della produzione ai fini IRAP ed un maggiore imponibile ai fini IVA in relazione all’anno di imposta 2003.

2. Il ricorso proposto dalla società contribuente avverso detto atto impositivo veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, mentre la Commissione Tributaria Regionale delle Marche con sentenza n. 334 del 3 dicembre 2009 annullava integralmente l’avviso di accertamento rigettando l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate ma accogliendo quello incidentale della società.

2.1. Sostenevano i giudici di appello che, in relazione alla ripresa a tassazione dell’importo di Euro 131.813,50, pari al valore dei beni ceduti dalla società ai propri rappresentanti in conto campionario ed utilizzati a fini pubblicitari, la contribuente aveva correttamente inserito nel conto economico il valore finale dei predetti beni quantificandolo in Euro 28.240,00 in ragione del deprezzamento subito dai medesimi; che sul recupero dell’importo delle cessioni di beni, quali quelli costituenti i campionari, si era formato giudicato per acquiescenza dell’appellante Ufficio; che in relazione al rilievo operato ai fini IRAP gli erronei riferimenti normativi contenuti nell’atto impositivo lo rendeva di difficile comprensione tanto da ripercuotersi nella violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42; che sul rilievo operato ai fini IVA in relazione ai beni oggetto di cessione gratuita ad operatori comunitari, la decisione di primo grado era contraddittoria avendo il giudice di primo grado ritenuto legittima la ripresa a tassazione pur avendola esclusa ai fini IRPEG ed IRAP.

3. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di quattro motivi cui resiste l’intimata con controricorso.

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata per avere la CTR omesso di motivare sull’ avvenuto assolvimento, da parte della contribuente, dell’onere di provare l’avvenuta distruzione della merce asseritamente deteriorata e, specificamente, del valore probatorio delle bolle di smaltimento dei beni che componevano il campionario consegnato ai rappresentanti.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Il giudice di appello ha annullato la ripresa a tassazione dell’importo di Euro 131.813,50, parametrato al valore dei beni ceduti dalla società contribuente ai propri rappresentanti in conto campionario e da questi utilizzati a fini pubblicitari, sul presupposto che tali beni, proprio per tale funzione dimostrativa, avevano subito un inevitabile deterioramento che ne aveva determinato il considerevole deprezzamento attestato dal valore (di Euro 28.040,00 appena) indicato nel conto economico dell’esercizio quale valore finale.

Pertanto, la censura in esame, con cui la ricorrente lamenta l’omessa motivazione sul mancato assolvimento da parte della società contribuente dell’onere di provare l’avvenuta distruzione dei capi deteriorati e, comunque, che gli stessi erano ricompresi tra la merce genericamente descritta nelle bolle di smaltimento dei rifiuti come fallata o macchiata non adatta alla vendita, non coglie nel segno, atteso che la Commissione regionale ha ritenuto i beni consegnati in conto campionario deprezzati e non distrutti, di guisa che la contribuente non avrebbe dovuto provare tale ultima circostanza.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., sostenendo che la CTR, con la statuizione adottata al punto 3 della sentenza gravata, aveva annullato l’avviso di accertamento per difetto di motivazione dell’atto impositivo nonostante la statuizione di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato il motivo di impugnazione proposto sul punto dalla società contribuente, fosse passata in giudicato perchè non attinta da alcuno dei motivi di gravame proposti dalla società.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Invero, la statuizione censurata (punto 3 della motivazione della sentenza impugnata), nonostante i dubbi prospettati dalla ricorrente nel motivo in esame, non può che essere quella riferita al rilievo mosso dall’Amministrazione finanziaria ai fini IRAP, di cui al punto 3 delle questioni oggetto del contendere elencate dalla CTR nella parte espositiva dello svolgimento del processo (anche alla luce della perfetta corrispondenza tra le altre questioni dedotte e quelle esaminate), da ciò conseguendo la carenza di interesse dell’Agenzia ricorrente ad impugnare detta statuizione (di annullamento dell’atto impositivo per vizio di motivazione) in relazione alla ripresa a tassazione ai fini IRAP, in quanto la stessa doveva intendersi annullata unitamente a quella ai fini IRPEG con le due precedenti statuizioni.

3. Il terzo motivo, con cui la ricorrente, sempre in relazione alla medesima questione posta nel secondo motivo, per mero scrupolo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, ma con specifico riferimento alla ripresa a tassazione dell’IVA, deve ritenersi assorbito dalla statuizione sul secondo motivo, evidenziandosene comunque l’inammissibilità per vizio di autosufficienza, non avendo riprodotto il contenuto motivazionale dell’atto impositivo in parte qua.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la Commissione di appello, senza che la società contribuente avesse proposto alcuna domanda sul punto, aveva ritenuto contraddittoria la decisione del primo giudice in materia di ripresa ai fini IVA delle cessioni gratuite dei beni costituenti campionario ad operatori comunitari.

Osserva, al riguardo, che la società contribuente aveva impugnato la predetta statuizione di primo grado soltanto sotto il profilo della erronea indicazione della norma di legge violata (nell’avviso di accertamento si faceva, infatti, riferimento ad un inesistente del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 5) e non per contraddittorietà della stessa con la ritenuta illegittimità della ripresa a tassazione delle medesime cessioni ai fini IRPEG ed IRAP o per sussistenza di un inscindibile nesso tra i due rilievi, cosicchè, rilevando la contraddittorietà tra le predette statuizioni, la CTR aveva pronunciato ultra petita.

4.2. Il motivo è infondato.

4.3. Invero, nella specie la Commissione di appello è pervenuta alla decisione di annullamento dell’avviso di accertamento anche con riferimento al rilievo mosso alla società contribuente ai fini dell’IVA per aver rilevato l’esistenza di una contraddizione interna alla statuizione di primo grado laddove, con riferimento alla medesima operazione posta in essere dalla contribuente (cessione gratuita del campionario ad operatori comunitari), aveva annullato la ripresa a tassazione ai fini IRPEG ed IRAP ma non ai fini IVA. E’ quindi evidente che i giudici di appello, sul rilievo che la statuizione sulla ripresa a tassazione ai fini IRPEG ed IRAP non era stata fatta oggetto di impugnazione da parte dell’Ufficio finanziario (come statuito al punto n. 2 della sentenza impugnata), ha ritenuto essersi formato un giudicato interno i cui effetti ha correttamente ritenuto che si estendessero, ex art. 336 c.p.c., anche alla questione della ripresa a tassazione dell’IVA in quanto fondata sul medesimo presupposto impositivo. Decisione, questa, che il giudice di appello ben poteva adottare d’ufficio senza incorrere nel dedotto vizio di ultrapetizione.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato per inammissibilità del primo, secondo e quarto motivo, assorbito il terzo, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, nonchè al rimborso in favore della controricorrente delle spese forfettarie nella misura che si ritiene congruo indicare nel 15% del compenso, oltre accessori come per legge.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del primo, secondo e quarto motivo, assorbito il terzo, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 8.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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