Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24228 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24228 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

Data pubblicazione: 28/10/2013

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
61 -F-1.2012,
Potenza con ordinanza n. 1949-742e1-3 R.G. depositata il 28/11/2012
nel procedimento pendente tra:
VIGNERI FEDELE;
POSTE ITALIANE SPA 97103880585;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.
FATTO E DIRITTO
La Corte,
premesso che il Tribunale di

stato investito della causa tra

Vigneti Fedele e Poste Italiane s.p.a. a seguito della declinatoria della
competenza da parte del Tribunale di Reggio Calabria, originariamente
adito dal lavoratore per il riconoscimento di emolumenti correlati alla
prestazione lavorativa svolta presso l’Ufficio postale di Barile;

Pu-7

p. t.
osservato che il Tribunale di Cosenza ritenendosi a sua volta
incompetente, ha chiesto d’ufficio a questa Corte il regolamento di
competenza, ai sensi de gli artt. 45 e 47 c.p.c., sulla base della
considerazione che il luo go in cui si svolge la prestazione lavorativa si
trova nel circondario del Tribunale di Melfi e, a norma dell’art. 413,

individuato in quello della dipendenza aziendale nella quale il
lavoratore svolge la prestazione o, in alternativa, in quello del luogo di
costituzione originaria del rapporto di lavoro;
vista la relazione in data 10 giugno 2013 del Procuratore Generale, che
ha concluso per racco glimento della richiesta e per il riconoscimento
della competenza territoriale del Tribunale di Melfi, con la precisazione
che su tale individuazione non poteva incidere l’art. 1 d.l gs. 7 settembre
2012 n. 155, poiché la soppressione di detto ufficio (sottoposto a

giudizio di costituzionalità ancora pendente al momento della
formulazione delle conclusioni del P.G.), fissata con decorrenza dal
dodicesimo mese successivo all’entrata in vi gore del citato d.lgs. n. 155,
il quale a sua volta è entrato in vi gore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre 2012, S.O. n.
185, e ciò in forza dell’art. 11, comma 2, del medesimo decreto – e
dunque dal 13 settembre 2013 -, non aveva ancora preso efficacia alla
data delle rassegnate conclusioni;
considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
determinazione della competenza deve essere fatta in base al
contenuto della domanda giudiziale (con la sola eccezione per il caso non ricorrente nella fattispecie all’esame – in cui la prospettazione ivi
contenuta appaia prima fade artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre
la cognizione al giudice predeterminato per le gge;cfr, exp/mimis, Cass.,
n. 11415/2007 ; cfr, altresì, Cass., nn. 16404/2005 ; 20718/2009) e che,
Ric. 2013 n. 01949 sez. ML – ud. 27-09-2013
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secondo comma, c.p.c., il giudice competente per territorio va

del pari, costituisce principio di portata generale quello secondo cui la
determinazione della competenza non può essere fatta in base
all’indagine di merito che il giudice deve compiere per la decisione,
poiché tale attività non assume alcun rilievo in ordine
all’individuazione del giudice competente (Cass. n. 16404 del 2005);

che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta
statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione
della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva
dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti
allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione;
che, in tale contesto, assume rilievo il fatto costitutivo della domanda
rappresentato dall’affermazione della parte ricorrente che il luogo della
prestazione lavorativa – seppure oggetto di contestazione nella sua
qualificazione (per avere la società Poste Italiane disposto il
mutamento di sede lavorativa all’atto del ripristino del rapporto di
lavoro in sede di esecuzione di sentenza di accertamento della nullità
del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, da cui
la pretesa del ricorrente di qualificare tale assegnazione come
“trasferimento”) – è l’ufficio postale di Barile;
che il contenuto della domanda giudiziale porta a ritenere radicata la
competenza territoriale, ai sensi dell’art. 413, secondo comma, c.p.c.,
presso il Tribunale di Melfi, nel cui circondario è ricompreso il comune
di Barile, in cui ha sede la dipendenza aziendale in cui viene prestata
l’attività lavorativa del ricorrente;
considerato, tuttavia, che l’art. 1 del D. Lgs. 7 settembre 2012 n. 155
(Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148, in G.U. 12 settembre 2012) ha disposto la soppressione
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che, dunque, occorre fare riferimento al cosiddetto petitum sostanziale,

dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della
Repubblica “di cui alla tabella A allegata” al medesimo decreto e, tra i
tribunali soppressi, figura quello di Melfi, con accorpamento al
Tribunale di Potenza, il cui circondario è stato così ridefinito;
che, per effetto di tale accorpamento, il comune di Barile si trova

osservato che, a norma dell’art. 11, secondo comma, del medesimo D.
Lgs. n. 155/2012 la soppressione e l’accorpamento prendono efficacia
trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il quale
a sua volta è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre 2012, e dunque tale effetto
decorre dal 13 settembre 2013;
che, alla data dell’odierna decisione, sono ormai efficaci le modifiche
introdotte dall’art. 1 d.lgs. n. 155/2012, con l’allegata tabella A, del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le quali hanno pure
superato – con l’unica eccezione relativa alla disposta soppressione del
Tribunale di Urbino – il vaglio di costituzionalità (v. Corte
Costituzionale, sentenza 3-24 luglio 2013, n. 237);
rilevato che la disciplina transitoria di cui all’art. 9 dello stesso decreto
si limita a stabilire che le udienze fissate per una data successiva al 13
settembre 2013 “sono tenute dinanzi all’ufficio competente a norma
dell’art. 2” e che “fino alla data di cui all’art. 11, comma 2, il processo si
considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla
soppressione”;
che, alla stregua dei mutamenti sopravvenuti, è venuta meno la ragione
del conflitto di competenza, non potendo il processo in alcun modo
essere riassunto, né proseguire dinanzi al Tribunale di Melfi;
che, se è vero che l’art. 5 c.p.c. (modificato dall’art. 2 legge n. 353/90)
detta la regola della popetuatio imisdictionis, in virtù della quale si
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incluso nel circondario del Tribunale di Potenza;

perpetuano per tutta la durata del giudizio la competenza e la
giurisdizione possedute dal giudice nel momento in cui la domanda è
proposta, con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente a
tale momento, restando irrilevanti i successivi mutamenti di legge o
dello stato medesimo, deve tuttavia considerarsi che il d.lgs. n,

giudiziarie, stabilendo espressamente che i processi sono da
considerarsi pendenti – dalla data di efficacia del decreto legislativo n.
155/2012 – dinanzi all’ufficio giudiziario accorpante, con ciò
introducendo una deroga all’art. 5 in tema di competenza territoriale e
la ratio di tale previsione va individuata nell’intento di rendere
immediatamente operante la redistribuzione dei procedimenti in
conseguenza della revisione e della finalità perseguita dal legislatore,
dovendosi fare riferimento, per l’individuazione del giudice
territorialmente competente, al nuovo ambito territoriale delle
circoscrizioni giudiziarie (cfr. pure, Cass. n. 774/2002);
che, come già in altre occasioni affermato da questa Corte (cfr. Cass. n.
6729/2004, le stesse ragioni di economia processuale che hanno
indotto, proprio con la nuova formulazione dell’art. 5, ad escludere la
rilevanza dello ius superveniens nell’ipotesi di giudice correttamente adito
che diverrebbe incompetente in forza di norma sopravvenuta, sono
ravvisabili anche nel caso inverso, in cui la medesima norma conferisca
la competenza del giudice che ne era originariamente sfornito;
che, come osservato da Cass. n.23701 del 2004 (conf. Cass. 857 del
2008), l’art. 5 cod. proc.civ., anche nel testo novellato dall’art. 2 della
legge 26 novembre 1990, n. 353, che esclude la rilevanza dei
mutamenti in corso di causa della legge – oltre che dello stato di fatto in ordine alla determinazione della competenza, va interpretato in
conformità alla sua rado, che è quella di favorire, non già di impedire, la
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155/2012 ha proceduto ad una revisione delle circoscrizioni

perpetua/io iurisdictionis, sicché, ove sia stato adito un giudice
incompetente al momento della proposizione della domanda, non può
l’incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato
competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio (v.,
pure, Cass. n. 1667 del 2010);

d’ufficio è dunque da risolvere nel senso che competente a decidere la
controversia è il Tribunale di Potenza, quale giudice unico di primo
grado, in funzione di giudice del lavoro;
P.Q.M.
La Corte, decidendo sulla richiesta di regolamento, dichiara la
competenza del Tribunale di Potenza. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2013
Il Presidente

che la questione oggetto del regolamento di competenza richiesto

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