Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24228 del 13/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6511-2017 proposto da:

A.S. alias A.S.B., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASILINA 1665, presso lo studio dell’avvocato FULVIO

ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIETRO LUCA’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1271/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, per un motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 19 luglio 2016, che ha respinto la domanda di protezione umanitaria, confermando nel resto la sentenza impugnata;

– che l’intimato si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che l’unico motivo – il quale verte, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sulla violazione degli artt. 112,183 e 330 c.p.c., nonchè del D.L. n. 138 del 2011 e del D.L.n. 179 del 2012, art. 16-sexies per avere la corte del merito omesso di verificare la regolare costituzione del contraddittorio in appello e ritenuto sanata la situazione dalla costituzione dell’appellato – è manifestamente inammissibile sotto plurimi profili, in quanto esso difetta di autosufficienza, non richiamando l’atto che avrebbe indicato quanto esposto (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6); inoltre, deducendo la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non invoca la corretta disposizione normativa, nè la nullità della decisione (Cass. civ., sez. un., 24-07-2013, n. 17931); ed avendo, in definitiva, la corte del merito ampiamente dedotto circa la piena instaurazione del contraddittorio ed la completo esplicazione del diritto di difesa dell’odierno ricorrente nel giudizio di appello;

– che la condanna alle spese segue la soccombenza;

– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA