Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24228 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/11/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 02/11/2020), n.24228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9596/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12

– ricorrente –

contro

FRANCOM S.p.a. con sede in Cassola, rappresentata e difesa nel

presente giudizio, dall’avv. Francesco Moschetti del Foro di Padova

e dall’avv. Francesco d’Ayala Valva del Foro di Roma con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Parioli, n.

43;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 96/14/12, pronunciata il 19.9.2012 e depositata in data

4.10.2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8.11.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Francom s.p.a. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare a tassazione i ricavi realizzati nel 2005 per IRES, IRAP ed IVA.

2. La C.T.P respingeva il ricorso.

3. L’appello proposto dalla contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza n. 96/14/12, pronunciata il 19.9.2012 e depositata in data 4.10.2012, rilevando che “le presunzioni relative al collegamento fra ricavi e benefici non implicano un obbligo di ripartizione nel caso in cui i costi apportino benefici indiretti”; che risultava “azzardata ed arbitraria la eventuale ripartizione dei costi basandola sul fatturato”; che “la pubblicità pagata dalla Francom s.p.a. non rappresenta in alcun modo una prestazione di servizi ribaltandola su altri soggetti e pertanto non è legittima la pretesa della fatturazione e conseguentemente la richiesta dell’IVA relativa”; che “dall’esame predisposto dall’Ufficio non è dato vedere o capire qual è il beneficio che la Francom non ha usufruito per poi poterlo ripartire”; che “la proprietà del marchio è della Francom s.p.a. e gli affiliati lo utilizzano usando beni acquistati dalla società stessa, pertanto non si vede ove possa essere il danno erariale”.

4. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, chiedendo l’annullamento della sentenza anzidetta.

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’8 novembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art.380 bis 1 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo l’Agenzia deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., extrapetizione” lamentando che avendo la contribuente, nell’atto di appello, censurato la sentenza di primo grado limitatamente al “rilievo relativo all’omissione di ricavi di costi di pubblicità” e non avendo “riproposto la censura relativa alla sanzione per omessa auto fatturazione a seguito della ricezione della fattura, emessa senza applicazione dell’imposta, dalla società statunitense MPA Multiracing & Advertising”, la Commissione regionale non avrebbe potuto annullare “completamente” l’avviso di accertamento senza incorrere in evidente extra petizione.

2. Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4”, (Cass. Sez. U, sent. 22 maggio 2012, n. 8077) Nei giudizi tributari basta invece il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. Sez. U, 3 novembre 2011, n. 22726).

4. Con riferimento all’avviso di accertamento de quo i requisiti minimi di “localizzazione dell’atto” nell’incarto processuale non sono rispettati, nè l’agenzia ha spontaneamente prodotto o trascritto l’atto, ma è la stessa parte contribuente a pag. 11 del controricorso (e con adeguata allegazione) a spiegare che l’oggetto del contendere riguardava i punti 2 e 4 della ripresa fiscale, mentre i punti 1-3-6 erano definitivi per omessa impugnazione e il punto 5 definito col pagamento di sanzioni ridotte.

5. Conseguentemente, è vero che il dispositivo con cui la C.T.R. ha disposto il completo annullamento dell’atto impositivo è privo di collegamento con la ratio decisoria correlata all’oggetto del contendere, tuttavia il contrasto logico, che determina l’invocata nullità delle, sentenza di merito, ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass. Sez. 3, 23 ottobre 2018, n. 26704). Per cui, attesa la possibilità di individuare con certezza la portata della decisione, nei sensi sopraindicati sub n. 4, l’accoglimento delle ragioni della contribuente deve intendersi motivatamente tale da comportare l’annullamento in parte qua dell’avviso di accertamento, così potendosi eventualmente rettificare il senso del dispositivo di appello.

6. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Le spese vanno compensate in considerazione dell’esito del giudizio, legato alla comprensione della sentenza d’appello.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA