Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24227 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.I.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 23, presso l’avv.

Vespaziani Giovanni, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di RIETI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, viale del Vignola n. 5, presso l’avv. Ranuzzi

Livia, rappresentato e difeso dall’avv. Salusest Rolando, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 126/36/07, depositata il 9 luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La R.I.P. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 126/36/07, depositata il 9 luglio 2007, con la quale, rigettando l’appello delle contribuente, è stata affermata la legittimità degli avvisi di liquidazione dell’ICI relativa agli anni 1998, 1999 e 2000, emessi dal Comune di Rieti a seguito di attribuzione definitiva della rendita catastale (superiore a quella presunta), messa in atti in data 4 luglio 2000 e non notificata.

Il Comune resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo, denunciando violazione, fra l’altro, della L. n. 342 del 2000, art. 74 si chiede “se siano formalmente invalidi, per carenza del necessario presupposto legale, e debbano pertanto essere annullati, gli avvisi di liquidazione dell’ICI notificati dal Comune al contribuente per gli anni d’imposta 1998, 1999 e 2000 ed assunti sulla base di un atto modificativo della rendita catastale che sia stato adottato dal competente ufficio del territorio successivamente al 1 gennaio 2000, ma che non sia mai stato notificato al contribuente nelle forme e nei modi previsti dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1 in tal modo mai divenuto efficace”.

Il motivo appare manifestamente fondato, sulla base del chiaro tenore letterale del citato L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 dal quale si evince, ancor più se posto a raffronto con il disposto dei successivi commi 2 e 3, che, nel caso – come quello di specie – in cui la rendita catastale sia stata attribuita o modificata dopo il 1 gennaio 2000, questa diviene efficace solo a seguito della sua notificazione al contribuente ad opera dell’Ufficio del territorio competente, il quale ha anche l’obbligo di comunicare l’avvenuta notificazione ai comuni interessati; ne consegue, per questi ultimi, l’impossibilità giuridica di utilizzare, ai fini di determinare la base imponibile dell’ICI, una rendita attribuita o modificata con atto adottato dopo la predetta data, in assenza della previa notificazione dell’atto stesso (ciò che non esclude che la rendita medesima, una volta notificata, possa essere utilizzata anche per annualità d’imposta “sospese”) (cfr., da tilt., Cass., Sez. un., n. 3160 del 2011).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni contenute nell’anzidetta memoria, in ordine alle quali va, in particolare, osservato che la dedotta “piena conoscenza”, da parte della contribuente, in epoca anteriore alla notifica degli avvisi impugnati, della rendita posta a base degli stessi (pur in assenza di notificazione) resta priva – a prescindere da ogni considerazione in punto di diritto – di adeguata ed autosufficiente dimostrazione;

che, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

che sussistono giusti motivi, anche in considerazione del fatto che il principio sopra indicato si è definitivamente consolidato a seguito della citata pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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