Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24227 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19065-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 369/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.S., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per l’omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello inviato per posta raccomandata.

La parte intimata non ha depositato controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria con richiesta di rinvio per la produzione del duplicato dell’avviso di ricevimento ovvero, se ritenuta necessaria, per la rinnovazione della notifica del ricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile, mancando agli atti la prova della compiuta notifica del ricorso per cassazione alla parte intimata. Ed invero, questa Corte a S.U. ha ritenuto che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa – cfr. Cass. S.U. n. 14594/2016 -.

Orbene, nel caso di specie non vi è alcuna prova che la notifica del ricorso per cassazione, spedito a mezzo posta il 13 luglio 2016, sia mai giunta al destinatario, nè risulta che la ricorrente abbia riattivato, entro la metà del termine di cui all’art. 325 c.p.c., il processo notificatorio non andato a buon fine (come risulta dalla documentazione interna di Poste Italiane).

Sulla base di tali considerazioni il ricorso è inammissibile.

Nulla sulle spese.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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