Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24227 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 08/09/2021), n.24227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25902/2020 R.G. proposto da:

C.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato Maurizio Veglio

unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avvocato Laura Barberio in Roma, Via Torino, n. 7, come da

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore p.t.;

– intimato –

e contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

Avverso il provvedimento di proroga del trattenimento R.G. 5649/2020

emesso dal GIUDICE di PACE di TORINO in data 31/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio

2021 dal Consigliere Laura Tricomi.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Giudice di pace di Torino, in data 31/7/2020, ha convalidato per ulteriori trenta giorni la proroga del trattenimento di C.R., nato in Marocco, presso il c.p.R. (Centro di Permanenza per Rimpatri) “(OMISSIS)” di Torino ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 1, disposta dal Questore di Torino perché ancora in attesa del rilascio del lasciapassare da parte del rappresentante diplomatico del Regno del Marocco, già richiesto in data 9/6/2020 e non pervenuto entro il termine della prima proroga concessa – con la seguente motivazione: “e’ stato effettuato il sollecito dalla P.A. 09/06/20220 e non sussiste ulteriore obbligo di sollecito ex lege che dunque si è attivata legittimamente; 2) non sussiste collaborazione ai sensi della Dir. 115/2008/CE, ex art. 15, par. 6, in riferimento alla censura sub 1 e sub 2”.

C.R. ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, seguiti da memoria. Il Questore ed il Ministero dell’Interno sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, va osservato che nel giudizio di cassazione avente ad oggetto il ricorso avverso la convalida della proroga del provvedimento di trattenimento del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, il contraddittorio con l’Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato, poiché la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell’Amministrazione (nella specie, di tale facoltà l’Amministrazione si è avvalsa nel giudizio di merito) che, tuttavia, non esclude, da un lato, la partecipazione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nelle fasi di merito e, dall’altro, che nel giudizio di legittimità possa essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell’Interno, essendo imposto ex lege in tale fase processuale soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato (Cass. n. 27692 del 2018).

Nel caso in esame, è stato correttamente instaurato il contraddittorio in sede di legittimità, essendo il ricorso stato notificato nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, e l’illegittimità della proroga del trattenimento per mancanza di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di seconda proroga.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della Dir. 2008/115/CE, art. 15, par. 6, e l’errata attribuzione di efficacia diretta alla norma Euro-unitaria, e si rappresenta che il termine massimo di proroga consentito dalla legislazione italiana è di centottanta giorni.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione della Dir. 2008/115/CE, art. 15, par. 6, e l’illegittimità della proroga per inapplicabilità della norma al caso in esame; si sostiene che la mancata collaborazione dello straniero e i ritardi nell’acquisizione della documentazione necessaria non figurano nella disciplina italiana, né come presupposto del trattenimento, né come presupposto per la proroga.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono infondati.

4. Per quanto di rilievo in questa sede, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, prevede che “La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a centottanta giorni”.

In ordine alla modulazione dei tempi, questa Corte ha chiarito (Cass. n. 11451 del 2013) che il trattenimento del cittadino straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale, legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata dalla norma (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14), sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5). La disciplina normativa dei tempi (periodo iniziale; proroghe, periodi massimi di durata del trattenimento) è del tutto vincolata. L’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale in ordine alla modulazione delle fasi temporali intermedie e dello sbarramento finale, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost.. Il controllo giurisdizionale deve estrinsecarsi nei medesimi limiti, non potendosi estendere, in mancanza di un’espressa previsione di legge, nell’autorizzazione di proroghe non rigidamente ancorate ai limiti temporali legislativamente imposti. Ne consegue che ove, come nell’art. 14, comma 5, sopracitato, siano previsti periodi di proroga temporalmente predeterminati, il limite normativo per ciascuna frazione temporale non può essere oltrepassato neanche quando ciò rientri nel limite finale complessivo, in quanto la garanzia della libertà personale del cittadino straniero si estrinseca non solo nella ineludibile determinazione di un termine finale ma anche nella rigida predeterminazione dei singoli periodi, in modo da poter verificare periodicamente e secondo la cadenza normativa prevista, la persistenza delle ragioni di limitazione della libertà personale che giustificano il trattenimento.

Nel caso in esame, non solo la durata della proroga non supera la durata prevista dell’art. 14, comma 5, per la specifica fase, ma il trattenimento, iniziato in data 4/6/2020 e convalidato il 5/6/2020; prorogato una prima volta dal giudice di pace di Torino in data 3/7/2020 ed una seconda volta in data 31/7/2020 (provvedimento impugnato), risulta contenuto entro il termine massimo consentito di centottanta giorni.

Quanto alla motivazione, nel caso in esame, il Giudice di pace – sia pure con motivazione stringata, ma non censurata dal ricorrente nelle forme e nei termini consentiti, sotto il profilo motivazionale – ha recepito le ragioni poste a fondamento della richiesta di proroga del trattenimento presso il c.p.R., nella quale la Questura aveva evidenziato che non era possibile eseguire l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, essendo in attesa del lasciapassare da parte dell’Autorità diplomatica del Marocco. Il Giudice di pace ha fatto proprie tali allegazioni, ritenendo sussistenti quindi le necessità prospettate di procedere all’identificazione mediante l’autorità consolare, che non vi aveva ancora provveduto, nonostante la richiesta già avanzata.

Se ne deve inferire che il provvedimento impugnato è conforme all’esigenza – richiesta anche dalla giurisprudenza unionale – di individuazione di una specifica situazione transitoria ostativa della preparazione del rimpatrio o dell’effettuazione dell’allontanamento (Cass. n. 18748 del 2015; v. pure Cass. n. 7829 del 2019, in motivazione; Cass. n. 29760 del 2020, in motivazione).

In materia di immigrazione, è legittima – secondo la giurisprudenza di questa Corte -, in considerazione del forte flusso migratorio, la concessione della proroga del trattenimento presso un centro di espulsione e di identificazione di un cittadino straniero, richiesta della Questura, prima dello scadere del primo periodo di trattenimento o di proroga, per le difficoltà incontrate nel completamento della procedura di identificazione della persona interessata (cfr. Cass. 17417 del 2017; Cass. n. 7829 del 20/03/2019).

5. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto gli intimati attività difensiva.

Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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