Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24227 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. II, 04/10/2018, (ud. 18/06/2018, dep. 04/10/2018), n.24227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4709/2018 R.G.,proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Tredicine,

con domicilio eletto in Napoli, Piazza Garibaldi n. 73.

– ricorrente –

contro

UnipolSai s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Mario Tuccillo,

con domicilio eletto in Roma, Via Pietro Della Valle n. 4.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 8224/2017, depositata in

data 17.7.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.6.2018 dal

Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persone del

sostituto Procuratore Generale Dott. Pepe Alessandro, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Q.B. ha convenuto in giudizio l’UnipolSai s.p.a. dinanzi al Giudice di pace di Napoli, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 277,00 a titolo di corrispettivo per l’attività di perito assicurativo svolta nell’interesse della resistente, in occasione del sinistro stradale occorso in data 26.2.2005.

Il Giudice di pace ha accolto la domanda ma la pronuncia è stata integralmente riformata in appello.

Il Tribunale ha stabilito che le parti avevano perfezionato “un rapporto pluriennale di collaborazione professionale nell’ambito del quale il ricorrente aveva espletato le mansioni di perito”, con predeterminazione della misura del compenso” e che le somme ricevute dal Q. non potevano considerarsi meri acconti. Ha quindi escluso che egli avesse titolo ad ottenere ulteriori importi. Per la cassazione di questa sentenza Q.B. ha proposto ricorso in sei motivi, illustrati con memoria, cui la UnipolSai s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va respinta l’istanza di remissione della causa alle Sezioni Unite.

Non si configurano questioni di massima di particolare importanza nè un contrasto di pronunce all’interno di questa stessa Sezione, posto che le sentenze n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016, richiamate in ricorso, vertono su questioni non decisive per la soluzione del caso in esame e comunque sono superate dalla giurisprudenza successiva alla pronuncia a SSUU n. 4090/2017 (cfr. sentt. nn. 3738/2018, 1356/2018, 1355/2018, 1354/2018, 1353/2018, 1352/2018, 1351/2018, 717/2018, 491/2018, 490/2018, 489/2018, 163/2018, 162/2018, 161/2018, 160/2018, 159/2018, 158/2018, 31167/2017, 31166/2017, 31165/2017, 31164/2017, 31163/2017, 31162/2017, 31161/2017, 31017/2017, 31016/2017, 31015/2017, 31014/2017, 31013/2017, 31012/2017 e 31011/2017);

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale omesso di disporre la riunione del presente giudizio alle controversie pendenti tra le stesse parti e vertenti sulle medesime questioni.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che i periti assicurativi, a fronte della natura economica della loro prestazione, esercitata in modo stabile e con struttura organizzativa indipendente dalla impresa assicurativa committente, rientrerebbero nella nozione funzionale di impresa delineata dalla giurisprudenza comunitaria, non deponendo in senso contrario l’esistenza tra le parti di un mandato continuativo, per cui sarebbe errata la conclusione del Tribunale secondo cui il ricorrente aveva proposto più domande nascenti dallo stesso rapporto.

Il terzo motivo censura la violazione della L. n. 172 del 2017, art. 19 quaterdecies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza non tenuto conto che la citata disposizione, nel modificare della L. n. 247 del 2012, l’art. 13 bis, ha disposto che il compenso degli avvocati iscritti all’albo regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, commi 5 e 6, deve esser proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e che tali prescrizioni si applicano anche ai periti assicurativi.

Il quarto motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse accettato, per fatta concludentia, un compenso molto inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali, senza tener conto che tale circostanza era stata contestata ed era comunque smentita dalla documentazione IES dell’anno 2010, comprovante la percezione di importi differenti in relazione ai singoli incarichi espletati.

Il quinto motivo censura letteralmente la violazione del giudicato implicito delle sentenze nn. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016.

Con il sesto motivo si deduce l’erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce nn. 23726/2007 e 4090/2017, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la molteplicità degli incarichi ricevuti dal ricorrente fosse riconducibile ad un unico rapporto svoltosi nel tempo mentre invece, alla luce dei principi affermati dalle sentenze richiamate in rubrica, per ogni singolo incarico doveva ritenersi perfezionato un singolo rapporto contrattuale, essendo escluso il frazionamento del credito azionato in giudizio.

3. Il primo motivo è infondato.

In linea generale, il provvedimento di riunione tra cause connesse, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice ed ha natura ordinatoria, non essendo impugnabile nè sindacabile in sede di legittimità (Cass. 8024/2018; Cass. 2245/2015).

Nelle cause di appello relative a pronunce del giudice di pace connesse ad altre controversie anche solo per identità delle questioni da cui dipende la decisione, la riunione è obbligatoria ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c., ma, ove non disposta, la sentenza non è nulla ed è censurabile solo se la trattazione separata delle cause abbia determinato un aggravio delle spese processuali, profilo che, tuttavia, non è oggetto di censura (Cass. 17612/2013; Cass. 5457/2014).

4. Per ragioni di ordine logico, va esaminato anzitutto il quarto motivo di ricorso, che va dichiarato inammissibile.

Non può tenersi conto della dichiarazione IES 2010, poichè non riguarda la nullità della sentenza o l’inammissibilità del ricorso o del controricorso ed inoltre la circostanza che tale documento sia stato tardivamente reperito (ma non anche formato successivamente ai gradi di merito), non ne legittima l’acquisizione in questa sede di legittimità (Cass. s.u. 7161/(OMISSIS); Cass. 27475/2017; Cass. s.u. 25038/2013).

La sentenza non può – quindi – essere censurata per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la norma consente di sindacare solo l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di dibattito processuale, non anche il mancato apprezzamento di circostanze non portate all’esame del giudice di merito e non risultanti dalle acquisizioni processuali (Cass. s.u. 8053/2014).

5. Il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo sono inammissibili, poichè non attingono la reale ratio decidendi della pronuncia.

Le censure contestano la sentenza impugnata nel punto in cui ha sostenuto che il ricorrente avesse proposto separatamente più domande relative ad un unico credito e ad un unico rapporto professionale, ma il Tribunale non ha ravvisato un abusivo frazionamento del credito azionato in giudizio, avendo stabilito che le parti avevano perfezionato un accordo sul compenso volto a regolare i successivi incarichi e che il corrispettivo pattuito era stato interamente versato, giungendo alla conclusione che il ricorrente non potesse pretendere alcun ulteriore importo a titolo di saldo.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza, con liquidazione in dispositivo.

Essendo il ricorrente Q.B. ammesso al patrocinio a spese dello Stato (delibera 14 novembre 2017 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli), non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, n. 228, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater, – dell’obbligo di versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata (Cass. 13935/2017).

Non può, infine, esaminarsi l’istanza di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio formulata dal Procuratore generale, poichè, in mancanza di una previsione espressa per i giudizi civili, deve applicarsi per analogia il principio sancito per i giudizi penali dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, secondo cui il provvedimento è di competenza del magistrato che procede o, se procede la Corte di cassazione, del magistrato che ha emesso il provvedimento (Cass. 26966/2011).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 645,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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