Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24226 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 30/09/2019), n.24226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3151-2017 proposto da:

SWEET TIME DI P. F. & C. IN A.S. in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. F.P., domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO SINISCALCHI;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3765/2016 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 04/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RILEVATO

che:

la Sweet Time di P. F. & c. s.a.s. si opponeva al precetto notificato da C.P. in forza di decreto ingiuntivo, esponendo che l’intimazione mancava della indicazione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del monito;

il tribunale rigettava l’opposizione ritenendo sufficiente l’indicazione dell’apposizione della formula esecutiva all’ingiunzione non opposta;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Sweet Time di P. F. & c. s.a.s. articolando un motivo;

non ha svolto difese l’intimato;

Diritto

RILEVATO

Che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.c., comma 2, poichè il tribunale avrebbe errato mancando di constatare la mancanza della menzione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato.

Rilevato che:

il motivo è fondato;

questa Corte ha da tempo chiarito che la menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, in uno a quella dell’apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l’opposizione, nel momento in cui l’ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva (Cass., 15/03/1969, n. 843; Cass., 30/05/2007, n. 12731; Cass., 05/05/2009, n. 10294);

questa doppia menzione, qualora mancante, determina una nullità del precetto omologa all’ipotesi di notifica dell’intimazione non preceduta da quella del titolo, non suscettibile di sanatoria bensì solo di stabilizzazione a seguito di mancata proposizione nei termini (sempre rilevabile d’ufficio) dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c. (Cass., 23/10/2014, n. 22510);

ciò posto, è stato altresì sottolineato che la sussistenza della duplice menzione in esame deve accertarsi indipendentemente da prescrizioni formali d’indicazione, dovendosi assicurare la conoscenza dell’ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio di conservazione degli atti, evitando lungaggini determinate da formalismi (Cass., 01/12/1993, n. 11885, in un caso in cui il precetto riportava la data di esecutorietà del decreto senza citare il relativo provvedimento, e la richiesta di copia esecutiva, come voce dell’intimazione, da cui poteva e doveva evincersi il rilascio della relativa formula);

per questo è stato ritenuto che l’indicazione di esecutività dell’ingiunzione comportasse una “implicita attestazione dell’apposizione della formula esecutiva” (Cass., 30/05/2007, n. 12731, pag. 5), ovvero che l’indicazione dell’ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione, in uno all’indicazione della data di apposizione della formula esecutiva, integrasse i requisiti formali in parola (Cass., 28/02/2018, n. 4705, pag. 7);

nel caso qui in scrutinio, però, il precetto, quale riportato nel ricorso per cassazione (pag. 3) in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, indicava: il numero, la data e l’autorità giudiziaria emanante il decreto ingiuntivo; la mancata opposizione; l’apposizione della formula esecutiva;

non risulta quindi la menzione, neppure indiretta, del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà;

nè si potrebbe ritenere la possibilità di evincere il requisito dall’indicazione di apposizione della formula, e ciò per plurime ragioni:

a) si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicchè l’opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante come tale inammissibile;

b) le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l’ingiunto: l’una, del giudice, che, dichiarando l’esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l’opposizione; l’altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all’utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell’organo esecutivo; non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’opposizione può essere accolta decidendo nel merito;

le spese del giudizio, con particolare riferimento alle prime cure in cui vi è stata costituzione della controparte, possono essere compensate stanti le precisazioni nomofilattiche qui esposte.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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