Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24226 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 21/11/2016, dep. 29/11/2016), n.24226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28644/2011 proposto da:

IL MELO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NATOLA, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA UFFICIO

CONTROLLI AREA LEGALE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 14/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato NATOLA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La controversia concerne l’impugnazione della cartella di pagamento con la quale veniva richiesto alla società Il Melo SRL il versamento ai fini IVA dell’importo di Euro 373.757,08, comprensivo di sanzioni ed interessi per l’anno di imposta 2003.

La richiesta era conseguita al controllo della dichiarazione IVA 2003, dalla quale era emerso che la società aveva aderito alla cd. IVA di gruppo, di cui del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, procedendo a trasferire il suo credito alla controllante Gruppo Bonifaci SPA, procedura che richiedeva la produzione di valida polizza fideiussoria. Poichè la parte, nonostante fosse stata invitata a presentare valida fideiussione non aveva provveduto, l’ufficio aveva effettuato l’iscrizione a ruolo del credito, che veniva reso esecutivo in data 6 febbraio 2007; solo in data 16 febbraio 2007 la società aveva provveduto a produrre la idonea garanzia fideiussoria e ciò non aveva impedito la emissione della cartella di pagamento per imposta sanzioni ed interessi, impugnata dalla parte privata.

L’accoglimento parziale del ricorso in primo grado, con limitazione degli importi dovuti alle sole sanzioni per prestazione della garanzia fideiussoria oltre i termini di legge, veniva confermato in appello.

La società propone ricorso per cassazione su un motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, meglio indicata in epigrafe, al quale replica la Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1.2. L’unico motivo di ricorso con cui la società denuncia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è inammissibile e va respinto.

La ricorrente si duole che la CTR non abbia considerato la mancata collaborazione e buona fede dell’Amministrazione nella vicenda in esame (art. 10, comma 1, cit.), il fatto che la tardiva produzione della fideiussione era da ascrivere a ritardi dell’Amministrazione (art. 10, comma 2, cit.), la circostanza che la iniziale violazione di presentazione della fideiussione non avesse determinato alcun debito di imposta (art. 10, comma 3, cit.).

Tali doglianze, come eccepito dalla controricorrente, appaiono come nuove in quanto non ve ne è traccia nella sentenza impugnata e dalla lettura del ricorso non è dato evincere se e quando le stesse siano state introdotte nel giudizio, di modo da vagliarne la tempestività.

1.3. Concludendo il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 3.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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