Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24226 del 13/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.13/10/2017), n. 24226
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18180-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.D. & FIGLI SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2611/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
16/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della società T.D. e figli s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio in quanto indirizzato nella raccomandata che lo conteneva, al dott. To.Gi., senza specificazione della parte contribuente verso cui l’impugnazione era stata rivolta che non si era nemmeno costituita.
La parte intimata non ha depositato controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
La ricorrente lamenta la violazione degli artt. 141,160 e 330 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello ancorchè lo stesso fosse stato indirizzato al procuratore domiciliatario della società contribuente, peraltro compiutamente indicata nell’atto di impugnazione.
Il ricorso è manifestamente fondato, ove si consideri che nella notifica a mezzo posta, ove il plico indichi come destinatario il domiciliatario e non il domiciliato, si ha mera irregolarità e non nullità, giacchè il plico deve comunque pervenire nelle mani del domiciliatario, che dall’esame del contenuto individua quale sia il destinatario della notifica, tra le persone presso di lui domiciliate – cfr. Cass. n. 15905/2016; Cass. n. 13812/2007-.
A tale principio non si è attenuto il giudice di merito che ha invece dichiarato inammissibile l’appello in quanto rivolto al procuratore domiciliatario.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento primo.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Sicilia in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017