Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24226 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/11/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 02/11/2020), n.24226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10799/2013 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.E. e R.I.M.;

– intimate –

avverso la sentenza 16/25/12 della Commissione tributaria regionale

della Toscana, depositata in data 1 marzo 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Toscana, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con cui la CTP di Pistoia ha dichiarato la litispendenza del presente giudizio con riguardo a quello pendente innanzi alla CTP di Lucca, avente per oggetto l’impugnazione proposta dalla società Varan in accomandita semplice, di cui le odierne intinate erano socie, dell’avviso di accertamento di maggior reddito per l’anno di imposta 2002.

2. La CTR ha rilevato che i giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento proposti dalla società innanzi alla CTP di Lucca erano pendenti alla data del 6 settembre 2009, e quindi prima del deposito della sentenza della CTP di Lucca, che a parere dell’Ufficio era passata in giudicato e rendeva inutile la declaratoria di litispendenza, di talchè il già menzionato istituto doveva operare in ogni caso. Aggiungeva la CTR che dalla sentenza penale di assoluzione della G. si ricavavano “prove inequivocabili” della completa estraneità della predetta alle contestazioni erariali. Concludeva, quindi, per il rigetto dell’appello dell’Ufficio con compensazione delle spese.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con quattro motivi; G.E. e R.I.M. sono rimaste intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’illegittimità della sentenza impugnata giacchè, dopo il deposito della sentenza impugnata, si è formato giudicato sulla sentenza della CTR Toscana n. 110/35/11 che ha deciso la controversia instaurata da G.E., socio accomandatario della Varan s.a.s., e dalla stessa Varan s.a.s., avverso l’avviso di accertamento notificato alla predetta società e avente a oggetto le maggiori imposte, estese poi per trasparenza anche alle odierne intimate quali socie della predetta società.

b. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)” deducendo l’erroneità della pronuncia impugnata, atteso che la rilevata litispendenza non sussisteva all’esito del giudizio di primo grado e neanche durante il giudizio di appello, come invece erroneamente rilevato dalla CTR.

c. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’illegittimità della sentenza per aver ritenuto di poter svolgere considerazioni sul merito della controversia, dopo aver rilevato la litispendenza.

d. Quarto motivo: “Insufficiente motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, deducendo l’apoditticità della motivazione resa in relazione alla vicenda dell’assoluzione penale della G..

2. Il ricorso va respinto.

3. Il primo motivo è infondato poichè la sentenza n. 110/35/11, invocata dalla ricorrente come passata in giudicato e ritrascritta nel motivo in esame, risulta priva dell’attestazione di cancelleria della data di passaggio in giudicato – che non risulta nemmeno nella copia trasmessa via pec dall’Avvocatura dello Stato in data 5 maggio 2020 alla cancelleria della Corte di cassazione in relazione alla nuova procedura conseguente alla crisi epidemiologica in atto – di talchè è inutilizzabile al fine che si propone (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9746 del 18/04/2017). Peraltro, anche un eventuale giudicato non sarebbe opponibile all’accomandante R., trattandosi di pronuncia sfavorevole al litisconsorte pretermesso, come argomentato da questa Corte a Sezioni Unite (sent. n. 14815 del 2008, sub p. 2.9).

4. Il secondo motivo è infondato poichè il legislatore, con la modifica dell’art. 39 c.p.c., comma 1, disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 3, ha inteso evitare l’inutile duplicità di identici giudizi, con conseguente rischio che lo stesso rapporto sia regolato da statuti confliggenti sicchè ha disposto, anche per esigenze di speditezza e di economia processuale, l’eliminazione del giudizio successivamente proposto secondo il semplice criterio della prevenzione, che opera in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13621 del 02/07/2015; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19056 del 31/07/2017; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15981 del 18/06/2018). Più in particolare, nelle cause a litisconsorzio necessario, come quelle in esame ove vengano evocate una s.a.s. e i suoi soci, sussiste litispendenza anche quando la prima domanda sia stata proposta nei confronti solo di alcuni dei contraddittori necessari, e quella successiva nei confronti di altri o di tutti (Sez. 3, Sentenza n. 5343 del 26/04/2000; Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008). Ne deriva che le allegazioni della ricorrente nella censura in esame circa l’avvenuto deposito da parte della CTP di Lucca della sentenza al momento della instaurazione del giudizio innanzi alla CTP di Pistoia sono del tutto inidonee a far escludere la litispendenza (Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013), che risulta quindi ritualmente dichiarata.

5. Il terzo motivo è inammissibile a mente di Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, che hanno chiarito come dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), il giudice si “spoglia” della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, con la conseguenza che ove abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare. Nella specie, quindi, il motivo in esame è inammissibile, per difetto di interesse, laddove pretende un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta per quanto detto solo ad abundantiam nella sentenza gravata.

6. Il quarto motivo resta assorbito dalla reiezione del terzo mezzo di ricorso.

7. Non v’è luogo per pronunciare sulle spese di lite, stante la mancata costituzione delle intimate, laddove la soccombenza della parte pubblica esonera la Corte dal dover provvedere in tema di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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