Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24225 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24225 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 21357-2011 proposto da:
CASSAI PIETRO CSSPTR56A19E715B, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato
FONTANA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RUSCONI FABIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato
BOCCIA FRANCO RAIMONDO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MARESCA ARTURO, ROMEI ROBERTO,
MORRICO ENZO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/10/2013

avverso la sentenza n. 367/2010 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 16/03/2010, depositata il 02/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Pietro Cassai, a suo tempo dipendente Telecom Italia s.p.a.,
“transitato”, nel marzo 2003, alle dipendenze di TNT Logistica Italia
s.r.l. (divenuta CEVA Logistica Italia s.r.1.) per effetto di una
operazione qualificata dalla società come trasferimento di azienda,
sostenendo la diversa qualificazione della vicenda in termini di cessione
del suo contratto di lavoro, da lui mai accettata, aveva chiesto, con
ricorso al Tribunale di Pisa dell’aprile 2007, l’annullamento del preteso
suo licenziamento da parte della Telecom, con le conseguenze di legge
la dichiarazione di inefficacia della cessione del suo contratto di lavoro
da Telecom a TNT, con la condanna della prima società a riassegnarlo
al suo posto di lavoro e alle altre conseguenze retributive normative e,
“in ipotesi”, e previdenziali.
Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta “in ipotesi” e la
Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa all’udienza del 16 marzo
2010, aveva respinto l’appello di Telecom Italia s.p.a..
Successivamente, il 2 aprile 2010 la Corte aveva depositato in
cancelleria la sentenza integrale, la cui motivazione contraddiceva
peraltro il dispositivo, in quanto chiaramente e motivatamente diretta
all’accoglimento dell’appello.
In tale situazione, su istanza della società, la Corte d’appello, con
ordinanza del 9 settembre 2010, aveva poi provveduto a qualificare
mero errore materiale la pronuncia di cui al dispositivo della sentenza,
che aveva quindi corretto in accoglimento dell’appello.
Ric. 2011 n. 21357 sez. ML – ud. 27-09-2013
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FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il data 5 settembre 2011, Pietro Cassai ha
chiesto, con quattro motivi, la cassazione della predetta ordinanza,
avente natura di sentenza, emessa in pretesa correzione del dispositivo
della sentenza n. 367/2010 del 16 marzo 2010 ovvero di quest’ultima
sentenza, in quanto recante una motivazione contrastante in maniera

Resiste alle domande la società Telecom Italia s.p.a., con rituale
controricorso.
È stata depositata relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha
concluso per la fondatezza del ricorso.
La società Telecom Italia ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Ritiene il Collegio che le conclusioni e le argomentazioni della
relazione debbano essere condivise.
Va subito sgombrato il campo da un equivoco nella ricostruzione in
fatto della vicenda relativa alla pronuncia della sentenza e al deposito
della stessa, sul quale la società fonda le proprie difese.
Deduce infatti la Telecom che alla data dell’udienza di discussione
del 16 marzo 2010, la “decisione” della Corte territoriale sarebbe stata

“emanata completa di motivnione e dispositivo” e sarebbe “stata poi depositata
in data 2 aprile 2010”.
Da ciò la società trae argomento per sostenere che la contestualità di
redazione della motivazione e del dispositivo della sentenza alla data
del 16 marzo 2010 renderebbe evidente che la formulazione del
dispositivo in termini di rigetto dell’appello costituirebbe un mero
errore materiale, essendo la motivazione chiaramente nel senso della
piena fondatezza dello stesso.
Deriverebbe da ciò l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in
quanto tardivamente proposto in data 5 settembre 2011 – rispetto alla
data di deposito di una sentenza, della quale sarebbe stato chiaro, fin
Ric. 2011 n. 21357 sez. ML – ud. 27-09-2013
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radicale col dispositivo letto in udienza.

dalla sua pronuncia, il significato di accoglimento dell’appello,
nonostante il refuso — e comunque l’infondatezza dello stesso, sia
quanto alla pretesa di annullamento della ordinanza del 9 settembre
2010 che a quella della nullità della sentenza depositata il 2 aprile 2010.
Senonché, il fatto che alla data del 16 marzo 2010 la sentenza in

risulta in alcun modo dalla sentenza o da altro atto richiamato o
riprodotto e dichiarato prodotto dalla società in questa sede, né del
resto è previsto da alcuna disposizione di legge.
In proposito la società fonda il proprio assunto sulla circostanza che
la sentenza depositata in data 2 aprile 2010 reca la data del 16 marzo
2010 (data dell’udienza di discussione e della pronuncia della sentenza),
in tal modo confondendo data di deliberazione della sentenza (art. 132,
primo comma n. 5 c.p.c.), che nel processo del lavoro coincide con
quella della lettura del dispositivo in udienza, con quella del suo
deposito e conseguente pubblicazione da parte della cancelleria, che
nel processo del lavoro è distinta anche dal deposito del dispositivo e
segna il momento dal quale decorrono i termini per la relativa
impugnazione.
Correttamente pertanto la sentenza reca due date, quella del 16
marzo 2010, di deliberazione della decisione espressa dal dispositivo
letto in udienza e quella del 2 aprile 2010 di deposito in cancelleria
della sentenza, solo allora completa della relativa motivazione.
Cade pertanto l’ipotesi formulata dalla difesa della società e con essa
rimane l’ineliminabile dubbio che la difformità tra dispositivo letto in
udienza e motivazione successivamente depositata costituisca il frutto
di un ripensamento successivo.
Conseguentemente va respinta la deduzione di tardività del ricorso
per cassazione, correttamente proposto nel termine annuale che, nel
Ric. 2011 n. 21357 sez. ML – ud. 27-09-2013
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questione sia stata “emanata completa di motivnione e dispositivo” non

caso in cui l’errore della sentenza oggetto del successivo procedimento
di correzione di errore materiale sia tale da suscitare una obiettiva
ambiguità sull’effettivo contenuto della stessa, decorre dalla data del
deposito del provvedimento di correzione

(d-r., per tutte, Cass. 26

novembre 2008 n. 28189).

ricorso, assorbiti gli altri.
Costituisce infatti orientamento consolidato di questa Corte, la regola
secondo la quale, nel rito del lavoro, il contrasto insanabile tra
dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far
valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il
dispositivo, il quale, acquistando pubblicità con la lettura in udienza,
cristallizza stabilmente la disposizione emanata (dr., ex ceteris, Cass. 10
maggio 2011 n. 10305 o 14 aprile 2010 n. 8894).
Aderendo a tale orientamento ed essendo evidente nel caso in esame
l’insanabile contrasto tra il dispositivo di rigetto dell’appello di
Telecom Italia s.p.a. e la motivazione della sentenza impugnata, di
accoglimento dello stesso, deve dichiarasi la nullità sia di quest’ultima
che dell’ordinanza di pretesa correzione di errore materiale. Consegue
la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa
composizione, che pronuncerà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze,
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2013
Il Presidente

Alla luce delle considerazioni svolte è fondato il primo motivo di

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