Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24225 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRA.IN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Giacomo Puccini n. 9, presso

gli avv.ti Perrone Leonardo e Gianmarco Tardella, che la

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

nonchè

REGIONE TOSCANA;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 49/08/06, depositata il 29 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 ottobre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 49/08/06, depositata il 29 novembre 2006 e notificata il 9 gennaio 2007, con la quale, accogliendo l’appello della TRA.IN s.p.a., esercente nel settore del trasporto pubblico locale, è stato riconosciuto alla contribuente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2002 sui contributi ricevuti dalla Regione Toscana al fine di risanare i disavanzi di esercizio.

La contribuente resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, in virtù del principio secondo cui, in tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies, (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3 nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale: ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31/12/2002 (Cass., Sez. un., n. 21749 del 2009; e già Cass. nn. 4838 e 7893 del 2007, quest’ultima pronunciata tra le stesse parti di cui al presente ricorso).

E’ stato anche chiarito che tale inclusione non opera nel solo caso – nella specie pacificamente non ricorrente – in cui si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile IRAP sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge regionale istitutiva preveda espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini IRAP, dovendosi escludere che possa darsi rilevanza ad una correlazione che non sia specificamente e immediatamente rilevabile e sia ricavata indirettamente mediante operazioni di proporzionalità tra contributi percepiti e costi sopportati (Cass. nn. 4838 e 7893 del 2007, citi.).

3. Gli altri motivi restano assorbiti.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la questione è stata definitivamente risolta con la sopra citata pronuncia delle Sezioni unite, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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