Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24225 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3582-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo

studio dell’avvocato MARIA GENTILE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANCARLO GENTILE;

– ricorrente –

contro

LAOS INERTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 890/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Equitalia sud spa propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della società Laos Inerti srl, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per l’omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello inviato per posta raccomandata.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La ricorrente lamenta con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, il deposito della ricevuta della spedizione postale dell’atto considerando che il termine di 30 giorni per detto deposito decorresse dalla data di spedizione del ricorso in una fattispecie nella quale la notifica era avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, sicchè non occorreva depositare la copia dell’atto di appello.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, art. 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 5.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono fondati. Ed invero, ha errato la CTR nel ritenere applicabile all’ipotesi di ricorso in appello notificato a mezzo di ufficiale giudiziario la disciplina di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 relativa al deposito della fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Questa Corte a Sezioni Unite, esaminando specificamente il tema della decorrenza del termine ai fini dell’ammissibilità della costituzione in appello del ricorrente che si è avvalso della notificazione a mezzo del servizio postale universale alla stregua del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, ha infatti avuto modo di ribadire l’orientamento di questa Corte secondo il quale “… il termine per la costituzione del ricorrente dinanzi alle commissioni tributarie decorre, ove la notificazione del ricorso sia avvenuta tramite l’ufficiale giudiziario, dalla ricezione di quell’atto da parte del destinatario (Cass. n. 23589 del 2016 e giur. ivi cit.), atteso che questa ipotesi non è sottratta alla regola generale per la quale i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto (art. 16, comma 5). Dunque, per le notifiche col ministero di agente notificatore la disciplina dettata per il processo tributario non si discosta affatto da quella ordinariamente prevista per il processo civile di cognizione, risultando così osservata la previsione della legge-delega di tendenziale adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile (articolo 30 cit.)”.

La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’appello notificato a mezzo ufficiale giudiziario rilevava il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione.

Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione, che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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