Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24225 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/11/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 02/11/2020), n.24225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7227/13 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.F., T.M. e TA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale – Sezione

di Milano – n. 1069/05/11 depositata in data 24 marzo 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2020 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Gli eredi di T.C., C.F., T.M. e Ta.Ma. impugnavano, con separati ricorsi, l’avviso di accertamento, relativo all’anno 1982, con il quale l’Amministrazione aveva rettificato il reddito d’impresa ai fini IRPEF e ILOR; chiedevano l’annullamento dell’atto impositivo in quanto intestato a soggetto defunto, deducendo che in data 28 luglio 1985 avevano rinunciato all’eredità, che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1985 avevano comunicato la morte del de cuius e che in data 18 novembre 1986 l’avviso di accertamento intestato al de cuius era stato notificato soltanto a T.M., nella qualità di “figlio”.

Riuniti i ricorsi, la Commissione tributaria di primo grado li accoglieva, sul rilievo che l’avviso di accertamento era inefficace in ragione della intervenuta rinuncia all’eredità.

La Commissione tributaria di secondo grado, dinanzi alla quale veniva impugnata la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la presentazione, da parte di C.F., della dichiarazione dei redditi del de cuius per l’anno 1985 e del Mod. 750 in qualità di rappresentante della società “Eredi di T.C.” (per i redditi prodotti dal 19 febbraio 1985 al 30 settembre 1985) comportasse revoca della rinuncia all’eredità.

Avverso tale decisione proponevano ricorso i contribuenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale che riformava la sentenza di secondo grado. Ritenendo fondata, in particolare, l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento, avendo il coniuge del de cuius ottemperato al disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2 affermava che l’Ufficio aveva l’obbligo di notificare l’avviso di accertamento a ciascuno degli eredi nella loro qualità e non collettivamente ed impersonalmente agli eredi del de cuius nell’ultimo domicilio fiscale dello stesso a mani di uno dei figli. Pur considerando l’avviso di accertamento invalido nei confronti degli eredi, rilevava altresì che la pretesa fiscale, contestata anche nel merito, non risultava provata, atteso che l’Ufficio non aveva presentato deduzioni nel corso del giudizio di primo grado, nè nel giudizio di secondo grado.

Ricorre per la cassazione della decisione d’appello l’Agenzia delle Entrate, con tre motivi.

I contribuenti, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la difesa erariale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per inammissibilità del motivo di nullità dell’avviso di accertamento perchè proposto per la prima volta dinanzi alla Commissione tributaria centrale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, in quanto i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto assolto l’obbligo della comunicazione all’Ufficio delle imposte delle generalità e del domicilio fiscale del contribuente da parte degli eredi, non tenendo conto che la presentazione di una dichiarazione dei redditi non poteva sostituire la comunicazione prevista dalla legge.

3. Con il terzo motivo la difesa erariale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., si duole che la Commissione centrale si sia pronunciata anche sulla questione di merito – benchè fosse assorbita da quella pregiudiziale – ritenendo infondata la pretesa fiscale per non avere l’Ufficio in primo grado replicato alle censure mosse dai contribuenti con il ricorso; assume che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata non risponde al vero, atteso che, con nota del 7 aprile 1987 prot. 41/43, l’Ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Cantù aveva depositato presso la Commissione tributaria di primo grado di Como estratto del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza a carico di T.C., oltre che copia del quadro G – reddito d’impresa – della relativa dichiarazione dei redditi, nel quale erano dettagliatamente descritte le modalità di ricostruzione dei ricavi omessi; l’evasione d’imposta, peraltro, risultava confermata dalle stesse scritture extracontabili rinvenute in sede di accesso, in ordine alle quali nulla le parti contribuenti avevano opposto.

4. Come emerge chiaramente dal suo contenuto, la sentenza impugnata è sorretta da due distinte rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea, anche da sola, a giustificare la decisione.

In particolare, la prima è quella che accoglie la eccezione di nullità dell’avviso di accertamento perchè notificato agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius, anzichè personalmente a ciascuno degli eredi; la seconda è quella che attiene al merito della pretesa fiscale, che la Commissione centrale ha ritenuto non provata.

Infatti, i giudici del merito, dopo avere aderito alla tesi difensiva delle parti contribuenti che avevano sostenuto che l’Ufficio aveva l’obbligo di notificare l’avviso di accertamento a ciascuno degli eredi nella predetta qualità, ha esaminato ed accolto anche una seconda ragione di decisione, al fine di supportarla nel caso in cui la prima fosse risultata erronea.

5. Tanto premesso, il terzo motivo, che investe la seconda ratio decidendi, è inammissibile.

La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15107).

6. La inammissibilità del terzo motivo rende superfluo l’esame del primo e del secondo motivo di ricorso, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass., sez. 3, 1/06/2017, n. 15350).

Difatti, è noto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal momento che il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione perimetrata nell’ambito dei vizi dedotti, qualora la decisione impugnata in sede di legittimità si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro, che tali censure risultino tutte fondate. Ne discende che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni fatte oggetto di specifica doglianza con i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi, stante l’intervenuta definitività dell’altra ratio, all’annullamento della decisione impugnata (Cass. Sez. U., 29/03/2013, n. 7931; Cass., sez. 6-5, 18/04/2017, n. 9752; Cass., sez. 5, 11/05/2018, n. 11493).

7. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, essendo le parti contribuenti rimaste intimate.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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