Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24224 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 21/11/2016, dep. 29/11/2016), n.24224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8162/2011 proposto da:

PROJECTEAM SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI PRISCILLA

4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, EQUITALIA

POLIS SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI PADOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 15/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza n.13/05/10 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi riuniti presentati dalla società Projecteam SRL in liquidazione avverso gli avvisi di irregolarità a titolo di IVA, sanzioni ed interessi per l’anno di imposta 2002 e la cartella di pagamento successivamente emessa, sempre per IVA non versata relativa all’anno 2002, deducendo di essersi avvalsa del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, e denunciando la illegittimità e l’infondatezza della cartella di pagamento in ragione della erronea valutazione – compiuta dalla stessa società e trasfusa nella dichiarazione per il 2002 – del valore di assegnazione dei beni della società al socio, operazione a seguito della quale era maturato il debito IVA in questione.

2. Il giudice di appello affermava che il mancato versamento di tutte le rate dovute a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa rendeva inefficace il condono ed escludeva la necessità di una comunicazione esplicita di diniego da parte dell’Amministrazione. In merito alla doglianza relativa al valore dei beni assegnati al socio la respingeva “in quanto i relativi versamenti, già indicati nello specifico quadro del Modello Unico 2002, non sono mai stati effettuati e non appare possibile effettuare un’inversione logica considerandoli dovuti ad un errore di valutazione commesso in sede di assegnazione ai soci dei beni della società (L. n. 448 del 2001, ex art. 3, commi da 7 a 10) e quindi tentare una rettifica in sede contenziosa della propria dichiarazione”.

3. Propone ricorso per cassazione la società su tre motivi, ai quali replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il primo ed secondo motivo, con i quali la contribuente denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sono infondati e vanno respinti.

1.2. Premesso che nel caso in esame è incontestato il mancato versamento di tutte le rate, va ribadito che il condono previsto dalla L. n. 289 del 2012, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata (cfr. ex multis Cass. nn. 19546/2011, 21346/2012, 10650/2013, 25238/2013).

1.3. Ugualmente infondata è la censura relativa alla mancata comunicazione di un diniego di condono esplicito. Come già affermato da questa Corte con condiviso principio, in tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nella L. n. 289 del 2002, art. 16, in tema di definizione delle liti pendenti), l’Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l’istanza invalida ma può procedere, in forza dell’atto impositivo, all’iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono” (Cass. n. 14878/2016).

1.4. A ciò va aggiunto, in modo tranciante, con riguardo all’IVA ricompresa nella specifica controversia, che questa Corte ha più volte affermato, in tema di condono fiscale, che le misure clemenziali (come quelle di cui alla L. n. 289 del 2002, citato art. 9 bis) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 della medesima legge) comportanti una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e, pertanto, contrastano con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06.

Va perciò disapplicato, con riferimento all’IVA, la L. n. 289 del 2002, citato art. 9 bis, (cfr. Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015).

2.1. Il terzo motivo, con il quale la contribuente lamenta la nullità della sentenza perchè affetta da motivazione omessa circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto il giudice di appello non avrebbe spiegato i motivi per cui aveva ritenuto irrilevante l’errore di valutazione del valore di assegnazione al socio dei beni della società, argomento sulla scorta del quale la società sosteneva di essere tenuta a corrispondere un’imposta inferiore a quella richiesta con la cartella, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è inammissibile e va respinto.

2.2. Invero la doglianza non coglie nel segno in quanto la CTR ha respinto la domanda in diritto, affermando che la parte non poteva tentare di procedere ad una rettifica della propria dichiarazione in sede contenziosa e, di conseguenza, non ha esaminato i profili di merito afferenti il valore di assegnazione dei beni e l’errore che la parte sostiene di avere commesso.

La censura, svolta esclusivamente sul piano motivazionale, non intacca in alcun modo la statuizione in diritto compiuta sul punto dalla CTR e va dichiarata inammissibile.

3.1. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

3.2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza per la fase di legittimità.

PQM

La Corte di cassazione:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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