Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24224 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24224 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 20462-2011 proposto da:
FRATANTONIO

VINCENZO

FRTVCN74E21F839H,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo
studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI PALMA VINCENZO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – Società con socio unico, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO
MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

Data pubblicazione: 28/10/2013

- controricorrente e ricorrente incidentale ricorrenti incidentali -I

íM

avverso la sentenza n. 3988/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 6/5/2011, depositata 11 16/05/2011; tG

/0

27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATE.
FATTO E DIRITTO
Il ricorso principale di Vincenzo Fratantonio, notificato in data 1-2
agosto 2011, censura, con due motivi, la sentenza della Corte d’appello
di Roma del 18 maggio 2011, notificata il 6-13 giugno successivo, in
quanto questa, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato
le sue domande nei confronti della s.p.a. Poste Italiane dirette ad
ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di
lavoro tra le parti intercorso dal 5 luglio al 30 settembre 2000, ai sensi
dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, per la causale prevista
dall’art. 8 del C.C.N.L. del 1994 applicato al rapporto, consistente ne
“la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel
periodo giugno-settembre”.
I motivi di ricorso attengono a:
1 — la violazione della L. n. 230/1962, art. 23 L. n. 56/1987, 8 del
C.C.N.L. 26 novembre 1994, in relazione all’art, 1362 c.c., per non
aver rilevato che la causale utilizzata nel contratto individuale non era
più utilizzabile dopo la data del 30 aprile 1998 e comunque era prevista
da un contratto collettivo scaduto il 31 dicembre 1997.
2 — il vizio di motivazione, per aver ritenuto assolto l’onere gravante
sulla società di provare in concreto la ricorrenza della situazione
addotta a giustificazione del termine.
Ric. 2011 n. 20462 sez. ML – ud. 27-09-2013
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Resiste alle domande la società con rituale controricorso, proponendo
altresì ricorso incidentale condizionato per violazione dell’art. 1372 c.c.
e 2697 c.c.
Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha
depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e

Il Collegio ha condiviso e fatto proprie le considerazioni svolte nella
relazione e ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la definizione
del giudizio in camera di consiglio
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex
art. 335 c.p.c..
Il ricorso principale è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce che la causale apposta
al contratto di lavoro individuale era priva di supporto normativo,
poiché all’epoca della stipula del contratto (5.7.2000) la causale
introdotta dal cali 23.11.94 non era più efficace.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che , come è stato affermato da questa Corte e
va qui ribadito, “i contratti collettivi di diritto comune, costituendo
manifestazione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, operano
esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti, atteso
che l’opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento
collettivo – secondo la disposizione dell’art. 2074 cod. civ. – ponendosi
come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in
contrasto con la garanzia prevista dall’art. 39 Cost.” (v. Cass. S.U. 30-52005 n. 11325). Pertanto, come pure è stato affermato, “a seguito della
naturale scadenza del contratto collettivo, in difetto di una regola di
ultrattività del contratto medesimo, la relativa disciplina non è più
applicabile, ed il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato
Ric. 2011 n. 20462 sez. ML – ud. 27-09-2013
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notificata ai difensori assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

resta disciplinato dalle norme di legge, salvo che le parti abbiano
inteso, anche solo per facta concludentia, proseguire l’applicazione delle
norme precedenti” (v. Cass. 2-2-2009 n. 2590). Orbene l’art. 87 del
ccn1 26-11-1994 recita testualmente: “1. Fatte salve le diverse
decorrenze espressamente indicate per i singoli istituti, il presente

fino al 31 dicembre 1997. 2. Dalla medesima data il rapporto di
lavoro del personale dell’Ente è disciplinato dal codice civile – libro 5^
– dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell’impresa, dal
regolamento d’azienda, dal presente contratto e dal contratto
individuale. 3. La parte relativa al trattamento economico scadrà il 31
dicembre 1995”. La volontà delle parti collettive, in merito al primo
contratto collettivo nazionale del rapporto di lavoro privatizzato dei
dipendenti dell’Ente Poste Italiane, è chiara sia nelle singole espressioni
letterali sia nel suo complesso. La decorrenza del contratto, salve
diverse decorrenze espressamente indicate per singoli istituti, è quella
della data di stipula e la scadenza prevista è quella del 31-12-1997. Il
comma 2, che non può essere letto isolatamente e per di più falsando il
riferimento temporale iniziale (così, in sostanza, intendendo la
“medesima data” come quella di scadenza anziché quella di
decorrenza), si sviluppa chiaramente sulla premessa di cui al primo
comma e nel contesto della privatizzazione del rapporto, di guisa che è
evidente che è dalla data di stipulazione e di decorrenza del contratto
collettivo che il rapporto di lavoro del personale dell’Ente è soggetto
alla disciplina privatistica di legge e del contratto collettivo stesso. In
tal modo, soltanto, il secondo comma non risulta in contraddizione
con il primo, ed assume un chiaro senso logico-sistematico, all’interno
della privatizzazione (anche sostanziale) del rapporto. Del resto, pur
dopo la trasformazione dell’Amministrazione postale in ente pubblico
Ric. 2011 n. 20462 sez. ML – ud. 27-09-2013

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contratto ha decorrenza dalla data della stipulazione e rimarrà in vigore

economico (D.L. n. 487 del 1993, art. 1, conv. in L. n. 71 del 1994), ai
rapporti di lavoro tra l’Ente ed i propri dipendenti doveva ritenersi
ancora applicabile, sino alla data di stipulazione del contratto collettivo
di lavoro (avvenuta, nella specie, il 26/11/1994), la precedente
normativa pubblicistica, in virtù dell’art. 6 del D.L. citato (v. fra le altre

della normativa sostanziale”, senza escludere la natura privatistica del
rapporto e senza incidere sulla giurisdizione del giudice ordinario (v.
fra le altre Cass. S.U. 7-7-1999 n. 388, Cass. S.U. 6-6-2002 n. 8237,
Cass. S.U. 27-11-2002 n. 16840, Cass. S.U. 3-3-2003 n. 3152, Cass. S.U.
27- 4-2005 n. 8691). In tale quadro ed in ossequio al disposto di legge,
le parti collettive hanno, quindi, semplicemente fissato la decorrenza
del ccnl contestualmente alla data di stipulazione, coincidente con la
decorrenza della disciplina sostanziale privatistica. Deve quindi
disattendersi la interpretazione secondo cui le parti stesse, con il
comma 2 dell’art. 87 citato, abbiano voluto, fin dall’inizio, disporre una
ultrattività del contratto collettivo, come affermato dalla Corte di
merito.
Ciò premesso, occorre osservare che, come affermato da Cass. n.
8288/2012 e n. 11161/2012, i cui principi vengono qui ribaditi, “ciò
non esclude, però, che le stesse parti collettive abbiano, eventualmente,
anche solo per facla concludentia, proseguito nella applicazione del
contratto collettivo pur dopo la scadenza fissata (v. Cass. 2590/2009
sopra richiamata), di guisa che comunque ben possono assumere
rilevanza il comportamento successivo delle parti medesime e gli
accordi successivamente intercorsi, in base alle rituali allegazioni e
prove delle parti (sul tema specifico v., fra le altre, Cass. 1-3-2011 n.
4990)” (sent. cit., in motivazione).

Ric. 2011 n. 20462 sez. ML – ud. 27-09-2013
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Cass. S.U. 1-4-1999 n. 205), che ha disposto “un assetto transitorio

In applicazione dei principi richiamati, si valuta corretta la decisione
della Corte territoriale, in ragione dell’accertamento operato dai giudici
secondo cui la causale in questione è stata richiamata ed applicata
anche nel contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti per il
periodo 5.7.2000-30.9.2000.

giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le
successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, ad es., Cass. n.
6913/09), l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 ha operato una
sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata
quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione
di un termine al rapporto di lavoro subordinato, sottratte pertanto a
vincoli di conformazione derivanti dalla legge n. 230 del 1962 e
soggette, di per sé, unicamente agli eventuali limiti e condizionamenti
stabiliti dalla legge che ne prevede l’individuazione o dalla medesima
contrattazione collettiva.
Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche
direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti
collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse
come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile
2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063), senza necessità,
contrariamente a quanto sostenuto col ricorso, di un accertamento a
posteriori in ordine alla effettività delle stesse.
E’ stato infine ripetutamente accertato che questa ultima evenienza
ricorre nella previsione dell’art. 8 del contratto collettivo nazionale di
lavoro postale del 1994, di contenuto identico all’art. 25 del C.C.N.L.
del 2001 con riguardo alla causale relativa alla “necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel
periodo giugno settembre”, interpretata nel senso che con tale
Ric. 2011 n. 20462 sez. ML – ud. 27-09-2013
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Quanto al secondo motivo, va ricordato che, secondo la consolidata

previsione le parti stipulanti hanno considerato che nel periodo
indicato sia sempre necessaria per la società l’assunzione di personale,
data la normale assenza di personale in ferie, con la conseguenza che in
tale ipotesi non è necessaria l’indicazione nel contratto del nominativo
del lavoratore sostituito e non è configurabile alcun onere di

singola assunzione a far fronte ad essa (cfr., ad es. Cass. n. 18687/08),
essendo comunque sufficiente il rispetto della c.d. clausola di
contingentamento, vale a dire della percentuale massima di contratti a
termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita
a livello collettivo, in adempimento di quanto imposto dall’art. 23 della
legge n. 56/87.
In conclusione, va rigettato il ricorso principale, restando assorbito
l’esame di quello incidentale.
Considerato che l’orientamento di questa Corte richiamato nel
contesto dell’esame del primo motivo si è formato successivamente
alla pronuncia della sentenza impugnata, ricorrono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito
l’incidentale; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2013
Il Presidente

allegazione e prova della effettività della esigenza e della idoneità della

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