Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24223 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 21/11/2016, dep. 29/11/2016), n.24223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3489/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLO LUPI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2008 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 16/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZIGNALI per delega degli

Avvocati LUPI e LUCISANO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia aveva rideterminato i ricavi e disconosciuto l’inerenza di costi relativi all’attività di panificatore svolta da B.A., ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno di imposta 2003.

La prima sentenza favorevole al contribuente era appellata dall’Agenzia delle entrate. Tale appello era, tuttavia, dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con la sentenza n. 38/28/08, depositata il 16.12.2008 e non notificata, perchè l’appello notificato al contribuente risultava privo della sottoscrizione autografa del direttore dell’Ufficio di Belluno, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3.

L’Agenzia propone ricorso per cassazione su un motivo, al quale replica il contribuente con controricorso corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1.2. La ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 542 del 1992, artt. 18 e 53 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Lamenta un’interpretazione formalistica delle norme in esame da parte del giudice di appello e sostiene che la mancata sottoscrizione della copia dell’atto notificato alla controparte non determina l’inammissibilità dell’appello ove l’originale dell’atto risulti regolarmente sottoscritto, considerando altresì che non era stata evidenziata alcuna difformità tra gli atti, non era stata messa in dubbio la provenienza dell’atto e la parte privata si era costituita in giudizio di guisa che lo scopo della procedura notificatoria risultava raggiunto.

1.3. Il motivo è fondato e va accolto. (anche 5371/2010).

1.4. Questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di contenzioso tributario che, con riferimento alla copia del ricorso notificato per posta all’Amministrazione, la mancata sottoscrizione di detta copia ne comporta la mera irregolarità se l’originale, depositato nella segreteria della commissione tributaria adita, risulta sottoscritto, e non l’inammissibilità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 4 e art. 22, comma 2, che non si applicano qualora un esemplare dell’atto rechi la firma autografa dell’autore, poichè il resistente è comunque in grado di verificare la sussistenza della sottoscrizione sull’originale prima della propria costituzione, il cui termine scade successivamente a quello stabilito per la costituzione del ricorrente (Cass. 24461/2014). Il medesimo principio soccorre anche nel caso in esame, in cui l’atto di cui si discute è stato notificato per posta dall’Amministrazione finanziaria.

1.5. Va infatti ribadito il principio secondo il quale il ricorso introduttivo è inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4 e art. 22, comma 2, esclusivamente là dove e nei limiti in cui la mancanza della sottoscrizione sia materiale, non quando essa risulti presente per relationem attraverso il rinvio implicito della fotocopia all’atto originale e questa conformità non sia stata contestata o, se anche lo sia stata, essa è comunque infondata. Ciò in base al principio formulato dal giudice delle leggi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 189), che vuole che le disposizioni tributarie siano lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni d’inammissibilità (Cass. nn. 23752/2015, 21150/2015).

La CTR non ha applicato questi principi ed a ciò consegue l’accoglimento del motivo.

1.6. Concludendo il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla CTR veneta in altra composizione per il riesame in applicazione dei principi espressi e per la statuzione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in altra composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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