Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24223 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24223 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 14836-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

LOSITO ROSA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3444/2009 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 3/06/2010, depositata il 12/06/2010;

R.,G 3

(

5-C/D 5

Data pubblicazione: 28/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che

FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Bari, Rosa Losito, operaia agricola a
tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps, chiedendo
venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di
disoccupazione per l’anno 2005; la ricorrente – premesso che il
trattamento di disoccupazione le era stato corrisposto dall’Istituto sulla
base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato,
ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti
dalla contrattazione collettiva provinciale, ivi compreso l’elemento
denominato t.f.r., con conseguente diritto alle differenze tra quanto
spettante e quanto percepito.
La domanda è stata rigettata dal giudice di primo grado, mentre la
Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 22 giugno 2010, l’ha
accolta integralmente.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione —
notificato il 25 maggio 2011 -, con un unico motivo.
La parte intimata non si è costituita in questa sede.
Il Collegio ha condiviso e fatto proprie le considerazioni svolte nella
relazione e ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la definizione
del giudizio in camera di consiglio.
Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente principale, lamentando
violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai agricoli e
Ric. 2011 n. 14836 sez. ML – ud. 27-09-2013
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nulla osserva.

florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6, comma 4 0 , lettera a) del
d.lgs. n. 314/97 nonché in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ.
ed all’ artt. 4 commi 10 0 e 11 0 legge 297/82, censura la sentenza
unicamente per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per
la liquidazione dell’indennità di disoccupazione anche la voce

avere — contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale —
effettiva natura di retribuzione differita.
Il ricorso è manifestamente fondato.
In proposito, si ricorda che questa Corte ha ripetutamente enunciato,
ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a fattispecie
analoghe a quella in esame, il seguente principio: “Confermandosi
quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n.
10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni
temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario
medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è
comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente
affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata

quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del

27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione,
in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è
vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14
giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma
del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli
accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a
quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce
abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non

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denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per

è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva.”
Si rileva altresì, in proposito, che recentemente il significato della
norma di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 146 del 1997 individuato dalla
giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato anche dal legislatore, che

111 dello stesso anno, ha specificato che “L’art. 4 del D. Lgs. 16 aprile
1997 n. 146 e l’art. 1, comma 5° del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si
interpretano nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, c.p.c. può provvedersi nel merito e rigettarsi la
domanda.
Tenuto conto dei dubbi interpretativi che hanno richiesto anche
l’intervento chiarificatore del legislatore, è giustificata la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda relativa all’inclusione della quota TFR
nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione, compensa le
spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2013
Il Presidente

all’art. 18, comma 18° del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella legge n.

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