Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24223 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MOLINARO SPA in persona dell’Amministratore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3,

presso lo studio dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FARINACCI ANGELO,

FARINACCI MARIA VITTORIA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMPOBASSO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CALISE ANTONIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2008 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 24/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La Molinaro s.p.a. ha impugnato una cartella esattoriale con la quale il Comune di Campobasso richiedeva il pagamento dell’imposta sulla pubblicità relativa all’anno 1999, eccependo che il ruolo era stato formato oltre il termine di decadenza biennale previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 5, nel testo vigente ratione temporis, rispetto alla data di notifica dell’avviso di accertamento presupposto.

La CTR, accogliendo l’appello dell’ufficio, ha rigettato il ricorso della società sul rilievo che la norma sulla iscrizione a ruolo dell’imposta sulla pubblicità indica i termine biennale, ma non a pena di decadenza, per cui opera il termine ordinario di prescrizione.

La società ricorre contro il Comune di Campobasso per ottenere la cassazione della predetta sentenza, meglio indicata in epigrafe, sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 5, sostenendo che il termine previsto per la formazione del ruolo è un termine di decadenza.

Il ricorso è manifestamente fondato.

In fatto, è pacifico che l’iscrizione a ruolo è avvenuta oltre il termine biennale. Tale termine però deve considerarsi stabilito a pena di decadenza. Infatti, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte dal quadro sistematico della disciplina di formazione e notificazione dei ruoli esattoriali si ricava la regola generale che i relativi termini sono fissati a pena di decadenza. Anche perchè una eventuale differenziazione degli effetti del mancato rispetto dei termini, determinata soltanto della diversità delle imposte, in mancanza di ragioni tecniche ostative, porrebbe problemi di coerenza del sistema e, quindi, di legittimità costituzionale sotto il profilo della razionalità (Cass. 1921/2008).

Conseguentemente, il ricorso, manifestamente fondato, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto;

– che, conseguentemente, va cassata la decisione impugnata;

– che, in forza del principio di diritto affermato la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel senso che deve essere accolto il ricorso introduttivo del contribuente;

– che sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio, in considerazione dell’alterno esito delle varie fasi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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