Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24222 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24222 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 12076-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO
MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
BALZANO CLAUDIO BLZCLD72P1OH501J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

Data pubblicazione: 28/10/2013

- controricorrente e ricorrente incidentale contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso principale;
– intimata –

I ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3213/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’8/04/2010, depositata 11 05/05/2010; Rudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale il
4 maggio 2011, la società Poste Italiane chiede con quattro motivi la
cassazione della sentenza depositata il 5 maggio 2010, con la quale la
Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo
grado, aveva dichiarato la nullità del termine apposto dal 16 luglio al 30
settembre 2001 “per necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie” al contratto di lavoro subordinato
con Claudio Balzano, convertendolo a tempo indeterminato e
dichiarandolo proseguito anche dopo il 30 settembre 2001, ma senza
accogliere la richiesta di risarcimento danni.

Ric. 2011 n. 12076 sez. ML – ud. 27-09-2013
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MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO

La nullità è stata dichiarata in ragione della inosservanza della c.d.
clausola di contingentamento di cui al C.C.N.L. 11 gennaio 2001, per
non avere la società dimostrato “il numero dei contratti a termine
siglati nell’anno di riferimento (2001), il numero complessivo dei
dipendenti dell’anno 2000…”

proponendo altresì ricorso incidentale, con un unico motivo che
investe il mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
La società resiste al ricorso incidentale con controricorso. Replica
con memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente in incidentale.
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a
seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., essendo il ricorso
principale manifestamente fondato nel primo motivo, assorbiti il
secondo e il terzo e il ricorso incidentale, ed essendo manifestamente
infondato il quarto motivo del ricorso principale.
Deducendo la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e la
violazione dell’art. 112 c.p.c. (erroneamente qualificando il motivo ex
art. 360 n. 3 anziché n. 4 c.p.c.; errore irrilevante, in quanto la mera
qualificazione giuridica è operata d’ufficio dal giudice), la società rileva
come la sentenza abbia accolto una domanda riferita ad un contratto a
termine del 2001, mentre il contratto di cui l’originario ricorrente aveva
chiesto la trasformazione a tempo determinato era del 1999.
Conseguentemente, la Corte territoriale aveva giudicato sulla base
della clausola di un contratto collettivo diverso da quello applicabile
alla fattispecie e richiedendo alla stregua di essa la deduzione e prova di
elementi di fatto diversi da quelli utili, in quanto riferiti agli anni 2000 e
2001.
La censura è pienamente fondata e lo stesso controricorrente
riconosce che la Corte è caduta in errore, che peraltro qualifica come
Ric. 2011 n. 12076 sez. ML – ud. 27-09-2013
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L’intimato resiste alle domande con rituale controricorso,

mero errore materiale, mentre trattasi all’evidenza di errore sostanziale
e decisivo, in quanto ha condotto ad accertamenti di fatto estranei alla
fattispecie concreta, sui quali la decisione si fonda.
Il ricorso principale va pertanto accolto nel primo motivo, assorbiti
il secondo e il terzo nonché il ricorso incidentale, mentre il quarto

erronea motivazione al riguardo, è manifestamente infondato.
In proposito, richiamati i principi ripetutamente ed esaustivamente
affermati da questa Corte, secondo cui: a) in via di principio è
ipotizzabile una risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti
(cfr., ad es., Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7 maggio 2009 n. 10526); b)
l’onere di provare circostanze significative al riguardo grava sul datore
di lavoro che deduce la risoluzione per mutuo consenso (cfr. ad es.
Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403); c) la
relativa valutazione da parte del giudice costituisce giudizio di merito;

d) la mera inerzia del lavoratore nel contestare la clausola appositiva
del termine, così come la ricerca medio tempore di una occupazione, non
sono sufficienti a far ritenere intervenuta la risoluzione per mutuo
consenso; deve ritenersi che la Corte di merito si sia attenuta a tali
principi nel valutare la situazione sottoposta al suo esame, con giudizio
di merito ispirato a valutazioni di tipicità sociale.
In conclusione, deve essere cassata la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per il
regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello
di Roma, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo di quello principale,
assorbito il secondo e il terzo e il ricorso incidentale; respinge il quarto
motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione
Ric. 2011 n. 12076 sez. ML – ud. 27-09-2013

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motivo di ricorso, relativo alla pretesa violazione dell’art. 1372 c.c. ed

al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di
Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2013

Il Presidente

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