Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24222 del 13/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.13/10/2017), n. 24222
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14350-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COLONICA VAGGELLI SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 452/35/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE, depositata il 03/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi (il primo formulato in via principale e il secondo in via subordinata), nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Toscana, in tema di impugnabilità dell’istanza di riesame in autotutela vertente sulla assoggettabilità ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa o proporzionale degli immobili d’interesse storico e artistico, lamentando in via principale la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 in quanto erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto impugnabile il diniego in autotutela confermativo della pretesa tributaria non impugnata dal contribuente per motivi attinenti al merito della pretesa stessa, e non unicamente per vizi nell’esercizio del potere di autotutela in contrasto con un interesse generale; in via gradata, l’ufficio ha lamentato la violazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2 commi 1 e 2 e art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente, i giudici d’appello avrebbero ritenuto l’estensibilità della disciplina dell’imposta di registro, ad imposte diverse, quali quelle ipotecarie e catastali, relativamente ai trasferimenti d’immobili aventi interesse artistico storico e culturale.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo, peraltro formulato in via gradata.
E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo” (Cass. n. 3442/15, ord. n. 25524/14, 26087/14).
Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge come l’impugnazione dell’istanza di diniego in autotutela sia stata proposta esclusivamente per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, la cui contestazione è definitivamente preclusa dallo spirare dei termini decadenziali di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 configurandosi la soluzione opposta una surrettizia riapertura dei predetti termini oramai irrimediabilmente decorsi, con la finalità di riaprire una controversia sulla legittimità di un atto impositivo oramai definitivo.
Va, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento di quello proposto in via gradata e cassata senza rinvio la sentenza impugnata, ex art. 382 c.p.c., u.c., perchè la controversia non poteva essere proposta.
Vanno compensate le spese del doppio giudizio di merito per alterno esito delle relative decisioni, ponendosi a carico della società contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perchè la controversia non poteva essere proposta.
Dichiara compensate le spese del doppio giudizio di merito e condanna la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio d legittimità che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Motivazione semplificata.
Così deciso il Roma, nella camera di consiglio, il 27 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017