Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24221 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIANGIACOMO

PORRO N. 8, presso lo studio dell’avvocato CAPRIOLO SIMONA, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANACAPRI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato

NAPOLITANO LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARONE

RICCARDO, giusta delega a margine;

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 134/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 28/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La sig.ra D.S.M. ha impugnato un avviso di liquidazione dell’ICI dovuta per il 2000, notificato il 10 gennaio 2005, eccependo, tra l’altro la mancata notificazione dell’avviso di attribuzione della rendita catastale. La CTR ha rigettato il ricorso sul rilievo che la liquidazione dell’imposta era avvenuta sulla base della rendita attribuita fin dall’origine su richiesta della stessa contribuente, senza che fossero intervenute variazioni successive.

La contribuente ha proposto ricorso contro il comune di Anacapri e l’Agenzia del Territorio, chiedendo la cassazione della sentenza di appello sulla base di quattro motivi.

L’odierna udienza è stata fissata a seguito di relazione redatta ai sensi dell’art. 380 c.p.c., ritualmente notificata alle parti.

Nelle more la sig.ra D.S. ha rinunciato al ricorso e le parti intimate hanno aderito alla rinuncia ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Conseguentemente va dichiarata l’estinzione del processo senza liquidazione di spese (art. 391 c.p.c., u.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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