Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24221 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, (ud. 01/04/2021, dep. 08/09/2021), n.24221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25706-2019 proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato CARMELO PICCIOTTO,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il DECRETO pronunciato dal TRIBUNALE DI MESSINA in data

9/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1/4/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato il 26/7/2019, ha rigettato l’impugnazione che M.B.S., nato in (OMISSIS) l'(OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto.

B.S., con ricorso notificato il 26/8/2019 (il 25/8/2019 è stata domenica), ha chiesto la cassazione del decreto per cinque motivi.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9 e comma 10, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha disposto l’audizione del richiedente per consentire allo stesso di rendere, come aveva chiesto il ricorso, le dovute precisazioni in ordine al complesso fenomeno dei furti di terre ed animali ed all’incapacità dello Stato di porvi rimedio.

2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. In tema di protezione internazionale, questa Corte, nell’enunciare il principio secondo cui, in mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente disporre lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso, per inidoneità del procedimento a consentire il pieno dispiegamento del contraddittorio, salvo che non sia stato lo stesso richiedente ad aver visto accolta la propria istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione, ha precisato che l’obbligatorietà della fissazione dell’udienza di comparizione, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, non comporta automaticamente la necessità di dar corso all’audizione del richiedente (cfr. Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 32318 del 2018). Tale affermazione trova conforto nella giurisprudenza comunitaria, la quale, pronunciandosi in ordine all’interpretazione degli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/CE del 26 luglio 2013, ha precisato che l’obbligo di consentire al richiedente di sostenere un colloquio personale, prima di decidere sulla domanda di protezione internazionale, grava esclusivamente sull’autorità incaricata di procedere all’esame della stessa e non si applica, pertanto, nei procedimenti d’impugnazione, in quanto l’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall’art. 46, par. 3, della direttiva dev’essere interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura d’impugnazione e quella di primo grado che la precede, nel corso della quale dev’essere consentito al richiedente di sostenere il colloquio personale, con la conseguenza che il giudice può decidere di non procedere all’audizione nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale svoltosi in occasione del procedimento di primo grado (cfr. Corte di Giustizia UE, 26/07/2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko).

2.2. Non merita, pertanto, alcuna censura il decreto impugnato se il tribunale, dopo aver fissato l’udienza di comparizione, ha (implicitamente) ritenuto di non procedere all’audizione del richiedente. Il ricorrente, dal suo canto, non ha chiarito quali fatti aveva intenzione di narrare innanzi al tribunale per chiarire o integrare le dichiarazioni rese innanzi alla commissione territoriale, né risulta che, con il ricorso al tribunale, avesse introdotto temi di indagine ulteriori rispetto a quelli a suo tempo narrati. Il tribunale, dunque, in mancanza di deduzione di fatti nuovi e diversi, aveva, evidentemente, a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione ed ha, pertanto, legittimamente provveduto sulla domanda di protezione internazionale non essendo a tal fine necessario sentire nuovamente la parte richiedente.

3. Con il terzo ed il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e art. 35 bis, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria sul rilievo che in (OMISSIS) non vi è un vero e proprio conflitto armato né una situazione di violenza generalizzata, senza, tuttavia, considerare che la mera indicazione dei siti che dovrebbero contenere le informazioni sulla situazione sociopolitica del Paese di provenienza non consente al richiedente di verificare se dette informazioni siano precise e aggiornate, come richiesto dall’art. 8, comma 3, cit..

4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati nei limiti che seguono, con assorbimento del quinto. Questa Corte, in effetti, ha più volte affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019, n. 13452 del 2019) che il giudice di merito, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte in concreto utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

4.2. La decisione impugnata non soddisfa i suindicati requisiti. Il tribunale, invero, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria proposta dal richiedente ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), e cioè per la sussistenza nel suo Paese d’origine di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona, sul rilievo che in (OMISSIS) non sussiste una situazione di conflitto armato né di violenza indiscriminata, limitandosi, tuttavia, a fare, sul punto, rifermento alle notizie fornite “dall’Unità COI presso il Ministero dell’Interno”.

4.3. In tema di protezione sussidiaria dello straniero, tuttavia, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) cit., una volta che il richiedente abbia (come il tribunale non ha escluso) allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019 la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendo che il mero riferimento a “fonti internazionali” non fosse sufficiente ad escludere che la situazione di rischio generalizzato e di conflitto riguardasse zone diverse dal distretto di provenienza del richiedente).

4.4. Il giudice di merito, in effetti, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, ha il dovere di procedere a tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, in motiv.) e non può, dunque, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 13897 del 2019; Cass. n. 9231 del 2020).

4.5. Il riferimento, operato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate, deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3 predetto D.Lgs., nonché dell’idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata (Cass. n. 4557 del 2021).

5. Il decreto impugnato, non rispettando tali principi, si espone, dunque, alle censure svolte dal ricorrente e dev’essere, pertanto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Messina che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il primo ed il secondo motivo ricorso; accoglie il terzo ed il quarto motivo, assorbito il quinto; cassa, in relazione ai motivi accolti, il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Messina che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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