Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24220 del 28/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24220 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 28738-2011 proposto da:
SANTORO ANTONIO SNTNTN33H04I485X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio
dell’avvocato MAGNANI CRISTIANA, rappresentato e difeso
dall’avvocato DE PAOLIS SALVATORE, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE in persona del Rettore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 28/10/2013

ERGO ASSICURAZIONI – già Bayeriche Assicurazioni;
– intimata avverso la sentenza n. 643/2011 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 12.4.2011, depositata il 20/08/2011;

09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Doti MARIO
FRESA.

Ric. 2011 n. 28738 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

RI ENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta rehzione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Antonio Santoro ricorre, con due motivi, avverso la sentenza (del 20 agosto 2011) della Corte di appello di Lecce di rigetto del Tribunale, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno (per circa 134 milioni di lire) avanzata nei confronti dell'Università, la quale aveva chiamato in garanzia l'Assicurazione. Resiste con controricorso l'Università di Lecce. L'Assicurazione, ritualmente intimata, non svolge difese. E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, la Corte di merito ha ritenuto che la presenza dell'acqua sulle scale, che aveva determinato la caduta del Santoro - custode dell'edificio, in ferie, accorso perché abitante nello stesso palazzo e chiamato dalla portinaia, informata della presenza dell'acqua sulle scale da due studentesse, avvertendolo della perdita di acqua da una rubinetto del lavandino di un bagno — non integrasse insidia, mancando i requisiti della non visibilità e della non prevedibilità. In particolare, sulla base delle risultanze istruttorie, la Corte ha ritenuto: visibile l'acqua, già individuata da due studentesse, data la buona illuminazione della scale con la luce naturale; prevedibile la presenza della stessa da parte di chi, come il Santoro, era stato chiamato in soccorso per la perdita di acqua proveniente da un bagno. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2043 cod. civ.. Si argomenta nel senso che, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, la Corte avrebbe dovuto ritenere l'acqua non visibile 3 dell'impugnazione dallo stesso proposta, con conferma della decisione e l'evento non prevedibile. Si mette in evidenza che la luce non era ottimale e che il Santoro non era stato informato della presenza dell'acqua sulle scale, ma solo della perdita di acqua nel bagno. 2.1. Il motivo è inammissibile. Nonostante sia invocata la violazione di legge, in realtà si censura la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito; valutazione che è, Corte solo una diversa e favorevole valutazione delle prove, chiedendo una inammissibile rivalutazione del merito. 3. Con il secondo motivo, si deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, consistente nel non aver la Corte motivato in ordine alla mancanza di bande antisdrucciolo sui gradini delle scale. Si sostiene che, nonostante tale mancanza fosse emersa nell'istruttoria e fosse rimasta non contestata da controparte, la Corte non l'aveva presa in esame ai fini della responsabilità ex art. 2043 cod. civ., contravvenendo al principio — affermato dalla giurisprudenza prima ancora della modifica normativa dell'art. 115 cod. proc. civ. ad opera della legge n. 69 del 209 — della espunzione dal thema probandum dei fatti allegati e non contestati. 3.1. Ai .fini della inammissibilità del motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che il ricorrente non dimostra, nel ricorso, mediante il preciso richiamo all'atto di citazione, di aver allegato tale circostanza con la domanda introduttiva e di aver dedotto l'omessa motivazione sulla stessa in sede di appello. 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
4

invece, congrua e immune da vizi logici; ed in tal modo, si prospetta alla

che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza nei confronti della Università
controricorrente;
che, non avendo l’intimata Assicurazione svolto attività difensiva, non

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della Università degli Studi di Lecce, delle spese processuali del
giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000,00, per onorari, oltre
spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 9 ottobre 2012.

sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA