Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24220 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ARS NOVA SCARL IN LIQUIDAZIONE in persona del suo Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARONCINI 27, presso

lo studio dell’avvocato GUISO PIETRO ANDREA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ZARRILLI VITO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DI S. ANGELO DEI

LOMBARDI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 42/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 25/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZARRILLI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che non si oppone alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La presente relazione sostituisce quella precedentemente notificata perchè erronea. La CTR della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di ARS NOVA s.coop. a r.l. in liquidazione avverso cartelle di pagamento per recupero credito di imposta. Ha motivato la decisione ritenendo che l’avviso di recupero era atto autonomamente impugnabile e, divenuto definitivo l’atto perchè non impugnato, non era ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento successivamente emessa per il recupero.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la contribuente, non si è costituita l’Agenzia delle Entrate; la contribuente ha depositato memoria.

Con i due motivi, formulando idonei quesiti, la contribuente chiede affermarsi il principio della non impugnabilità dell’avviso di recupero.

I motivi sono infondati. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 4968/09 che: “In tema di contenzioso tributario, gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributano, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 anche se emessi anteriormente all’entrata in vigore della L. 30 dicembre 2004, n. 311, che ha espressamente annoverato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione. (Fattispecie relativa ad avviso di recupero di un credito di imposta per insussistenza dei requisiti del beneficio, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, emesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 311 cit.).”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita che ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. La tesi della non impugnabilità dell’avviso di recupero, ulteriormente affermata nella memoria, è stata ulteriormente smentita da questa Corte con ordinanza n. 8033/11.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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