Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24220 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7647-2016 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. MARIA MESSA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato MARIA ROSA VERNA;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3998/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, nei cui confronti sia l’Agenzia delle Entrate che il concessionario della riscossione hanno resistito con controricorso, la parte contribuente impugna la sentenza della CTR della Lombardia, relativa ad una cartella per Irpef 2004, lamentando l’omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (primo motivo), nonchè denunciando la violazione di norme di diritto in materia di notifiche di atti impositivi (secondo motivo). I giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi sull’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo e sull’asserita prescrizione del credito erariale azionato con la cartella impugnata; avrebbero, inoltre, ritenuto erroneamente valida la notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall’agente della riscossione, e documentata attraverso la produzione del solo avviso di ricevimento, senza che fosse specificato la veste giuridica di chi ritirò il pacco e con sottoscrizione illeggibile.

Il primo motivo è inammissibile in quanto la parte prospetta sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 il mancato esame non di “un fatto” bensì di una questione giuridica prospettata in sede di gravame (L’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e la eccezione di prescrizione della pretesa impositiva).

Infondato è il secondo motivo di ricorso alla luce dei principi affermati da questa Corte secondo cui “…gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario -. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014) (…)”(Cass. ord. n. 3254/16).

Le spese di lite seguono la soccombenza in favore di entrambe le parti controricorrenti costituite e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nell’importo di Euro 3.000.00 sia in favore di Equitalia Nord SpA, in persona del legale rappresentante pt, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, che in favore dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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