Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24220 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, (ud. 01/04/2021, dep. 08/09/2021), n.24220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22198-2019 proposto da:

O.U., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI VILLARI,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI MESSINA depositato in data

28/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1/4/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato il 28/5/2019, ha rigettato l’impugnazione che O.U., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto.

O.U., con ricorso notificato il 27/6/2019, ha chiesto la cassazione del decreto per cinque motivi.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1bis, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, e dell’art. 2, comma 1, lett. g) della direttiva 2013/32/UE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, con motivazione apparente, ha ritenuto che il ricorrente non fosse credibile.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. b) e c), e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria sul rilievo che nella regione di provenienza del richiedente non vi è un vero e proprio conflitto armato senza, tuttavia, procedere, attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi, all’acquisizione delle informazioni necessarie riguardo alla specifica condizione del richiedente ed alla situazione attuale dell'(OMISSIS).

3.1. Il secondo motivo, nei limiti che seguono, è fondato, con assorbimento degli altri. Questa Corte, in effetti, ha più volte affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019, n. 13452 del 2019) che il giudice di merito, a norma del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte in concreto utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

3.2. La decisione impugnata non soddisfa i suindicati

requisiti. Il tribunale, invero, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria proposta dal richiedente ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), e cioè per la sussistenza nel suo Paese d’origine di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona, sul rilievo che in Guinea Bissau non sussiste una situazione di conflitto armato né di violenza indiscriminata, limitandosi, tuttavia, a fare, sul punto, rifermento alle notizie fornite “dall’Unità COI presso il Ministero dell’Interno”.

3.3. In tema di protezione sussidiaria dello straniero,

tuttavia, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) una volta che il richiedente abbia (come il tribunale non ha escluso) allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019 la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendo che il mero riferimento a “fonti internazionali” non fosse sufficiente ad escludere che la situazione di rischio generalizzato e di conflitto riguardasse zone diverse dal distretto di provenienza del richiedente).

3.4. Il giudice di merito, in effetti, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, ha il dovere di procedere a tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, in motiv.) e non può, dunque, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 13897 del 2019; Cass. n. 9231 del 2020).

3.5. Il riferimento, operato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate, deve essere, in definitiva, interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3 predetto D.Lgs., nonché dell’idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata (Cass. n. 4557 del 2021).

4. Il decreto impugnato, non rispettando tali principi, si espone, dunque, alle censure svolte dal ricorrente e dev’essere, pertanto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Messina che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Messina che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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